Sentenza n. 874/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - dell’ordinanza-OMISSIS-del 06.06.2025, prot.-OMISSIS-, notificata il 10.06.2025, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, entro 90 giorni, delle opere ivi specificate, realizzate nell’immobile residenziale unifamiliare, sito in Palermo in Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-; - ove necessario e per quanto di ragione, della segnalazione della Polizia Municipale di Palermo -OMISSIS- del 28/11/2024, allegato “A” all’ordinanza di demolizione sopra impugnata e con essa notificata; - per quanto di ragione, della nota della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, prot. -OMISSIS-del 22/04/2025, allegato “B” all’ordinanza di demolizione sopra impugnata e con essa notificata; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e nota della Soprintendenza relativa alla riduzione in pristino o alla compatibilità paesaggistica, inclusi pannelli fotovoltaici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di opere interne ed esterne e di ulteriori interventi indicati soltanto nella parte dispositiva, nonché la nota della Soprintendenza concernente le opere abusive e i pannelli fotovoltaici. Ha dedotto, tra l’altro, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che alcune opere riportate nell’ordinanza non esistevano nella proprietà; violazione della disciplina paesaggistica, poiché i pannelli fotovoltaici non erano visibili dagli spazi pubblici esterni e rientravano tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica; illegittimità dell’ordine di demolizione delle opere interne, ritenute soggette a CILA o, per le parti strutturali, a SCIA, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria. La ricorrente ha inoltre riferito di avere già ripristinato le opere esterne e presentato una SCIA in sanatoria per le opere interne. In corso di giudizio, la Soprintendenza ha preso atto della dismissione delle opere abusive e ha dichiarato concluso il procedimento istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Quanto alle opere indicate soltanto nella parte dispositiva dell’ordinanza, il Comune non ha contestato che esse non esistessero e tali opere non risultavano né nella motivazione dell’atto né nel verbale della Polizia municipale: il giudice ha quindi ravvisato travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Quanto ai pannelli fotovoltaici, dalle fotografie prodotte è emerso che non erano visibili dagli spazi pubblici esterni; ne consegue l’applicabilità dell’Allegato A, punti A.1 e A.6, del d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica le opere interne non incidenti sull’aspetto esteriore e i pannelli solari a servizio di singoli edifici posti su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici. La conclusione è stata corroborata dalla successiva dichiarazione della Soprintendenza di chiusura del procedimento, dopo la rimozione delle opere esterne. Quanto alle opere interne, il giudice ha ritenuto illegittima la sanzione demolitoria perché, trattandosi di interventi soggetti a CILA, l’omessa comunicazione può comportare soltanto una sanzione pecuniaria e può essere sanata mediante comunicazione tardiva con pagamento della sanzione. Anche per interventi incidenti su parti strutturali soggetti a SCIA, nella fattispecie esaminata l’assenza del titolo comporta la sola sanzione pecuniaria e non l’ordine di demolizione. È stata revocata la nomina del verificatore, divenuta non necessaria alla luce delle risultanze successive. Le spese sono state compensate, ma il Comune è stato condannato a rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lett. a), l.r. Sicilia n. 16/2016
Per gli interventi soggetti a CILA, l’omessa, incompleta o irregolare comunicazione, nonché l’esecuzione difforme di lavori comunque realizzabili con CILA, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e non dell’ordine di demolizione; è ammessa la regolarizzazione mediante comunicazione tardiva con pagamento della sanzione.
art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Anche quando l’intervento interessa parti strutturali del fabbricato, nella fattispecie esaminata trova applicazione il regime della SCIA e la sua mancanza comporta la sola sanzione pecuniaria.
Allegato A, punto A.1, d.P.R. n. 31/2017
opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici
Le opere interne prive di incidenza sull’aspetto esteriore degli edifici ricadenti in area vincolata sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica.
Allegato A, punto A.6, d.P.R. n. 31/2017
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni
L’installazione di pannelli fotovoltaici destinati a singoli edifici, collocati su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici esterni, è esclusa dall’autorizzazione paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un’ingiunzione di demolizione include opere non risultanti dalla motivazione del provvedimento né dagli atti istruttori richiamati, e l’amministrazione non dimostra la loro effettiva esistenza, l’atto è illegittimo per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
- Per gli interventi edilizi soggetti a CILA, l’omessa o tardiva comunicazione non legittima l’ordine di demolizione: l’amministrazione può applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge e l’interessato può regolarizzare la posizione mediante comunicazione tardiva e pagamento della sanzione.
- Nella fattispecie esaminata, anche per interventi incidenti su parti strutturali soggetti a SCIA, l’omessa presentazione del titolo comporta la sanzione pecuniaria e non la demolizione, quando l’intervento rimane riconducibile al regime della SCIA.
- Le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore di edifici situati in aree vincolate rientrano tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A, punto A.1, del d.P.R. n. 31/2017.
- L’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio di singoli edifici, collocati su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici esterni, è esclusa dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A, punto A.6, del d.P.R. n. 31/2017.
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