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Sentenza

Sentenza n. 5728/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) n. 0240034 del 2.9.2026, notificato il 3.9.2026, con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto ai sensi dell'art. 9 e 10 del decreto-legge 20.2.2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.4.2017, n. 48, il divieto di accedere per anni 1 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento , a Via De Pretis e, di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202605561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso per un anno a Via De Pretis, disposto dal Questore di Napoli il 2 settembre 2026 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di Dacur)

Prevale il privato

La controversia

Il destinatario ha impugnato il Dacur, notificato il 3 settembre 2026, deducendo la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017 per mancanza del presupposto della reiterazione delle condotte previste dall'art. 9, commi 1 e 2. Il divieto risultava fondato su un solo episodio, in relazione al quale era stato disposto l'ordine di allontanamento; il ricorrente contestava quindi che vi fossero ulteriori condotte, distinte e previamente accertate, idonee a integrare la reiterazione richiesta dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il Dacur. Ha ritenuto che il divieto di accesso richieda due presupposti distinti e concorrenti: la reiterazione delle condotte tipizzate dall'art. 9 e il possibile pericolo per la sicurezza. La reiterazione non è desumibile dalla sola pericolosità e non può essere sostituita da essa; richiede almeno due condotte distinte, commesse in momenti diversi. Nel caso concreto l'atto si fondava su un unico episodio e l'amministrazione non aveva indicato né documentato un'altra condotta previamente accertata e contestata. Poiché la reiterazione condiziona l'esistenza stessa del potere, deve emergere dal provvedimento e dall'istruttoria e non può essere integrata in giudizio. Il richiamo a un precedente relativo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato ritenuto inconferente, trattandosi di una misura disciplinata da una diversa normativa. Spese a carico dell'amministrazione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. 14/2017

    L'art. 10, comma 2, attribuisce quindi al Questore il potere di disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree indicate, «nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2», e «qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza».

    Il divieto questorile presuppone congiuntamente la reiterazione delle condotte dell'art. 9 e il possibile pericolo per la sicurezza; i due requisiti sono distinti e la reiterazione è logicamente prioritaria.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.l. 14/2017

    Da tale ricostruzione deriva che, ai fini della integrazione della fattispecie provvedimentale in esame, occorrono almeno due condotte distinte, riconducibili alle fattispecie dell'art. 9, commi 1 e 2, poste in essere in momenti diversi e nelle aree ivi contemplate.

    Le condotte rilevanti ai fini della reiterazione devono essere almeno due, distinte nel tempo e riconducibili alle fattispecie previste dai commi 1 e 2.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    Quanto alla nozione di reiterazione, in assenza di una definizione specifica nel d.l. n. 14 del 2017, essa va ricostruita alla luce dei principi generali in materia di illecito amministrativo e, segnatamente, dell'art. 8-bis della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole (T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 20075 del 2025).

    In mancanza di una definizione speciale, la reiterazione è ricostruita secondo l'art. 8-bis: una nuova violazione della stessa indole deve essere commessa entro cinque anni da una precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo.

  • artt. 60 e 74 c.p.a.

    Rilevato che, all’odierna camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, sussistendo inoltre i presupposti di legge;

    La causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura, è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso alle aree urbane previsto dall'art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017 richiede la sussistenza congiunta della reiterazione delle condotte tipizzate dall'art. 9 e del possibile pericolo per la sicurezza; i due presupposti sono autonomi e non fungibili.
  • La reiterazione delle condotte rilevanti ai fini del Dacur richiede almeno due condotte distinte, riconducibili all'art. 9, commi 1 e 2, commesse in momenti diversi; non può essere desunta dalla sola pericolosità del destinatario.
  • In assenza di una diversa definizione legislativa, la reiterazione va intesa secondo l'art. 8-bis della l. 689/1981: una nuova violazione della stessa indole deve seguire, entro cinque anni, una precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo.
  • Quando la reiterazione costituisce presupposto dell'esistenza del potere restrittivo, essa deve risultare dal provvedimento e dalla relativa istruttoria; non è consentito integrare in giudizio la motivazione dell'atto per colmare l'assenza del presupposto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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