Cassazione Civile, Ordinanza n. 18982/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società di autotrasporto chiedeva che il proprio credito, già ammesso al chirografo per trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura, fosse invece riconosciuto in prededuzione ai sensi della disciplina speciale dettata per i crediti delle piccole e medie imprese che svolgono prestazioni funzionali alla continuità degli impianti e al risanamento ambientale. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione rilevando, da un lato, che la creditrice non aveva provato il requisito dimensionale di PMI, e, dall'altro, che i trasporti riguardavano prodotti finiti in uscita dagli stabilimenti, non prestazioni in entrata o comunque funzionali agli impianti essenziali. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per mancata discussione collegiale; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto introdurre un motivo di rigetto non coltivato dagli organi della procedura; 3) violazione del regime della non contestazione, per avere il Tribunale richiesto la prova della qualifica di PMI nonostante la mancata contestazione; 4) ultrapetizione per avere il Tribunale esaminato il requisito dimensionale; 5) violazione delle norme speciali sulla prededuzione, sostenendo che anche le imprese di autotrasporto che movimentano merci connesse al ciclo produttivo dell'impresa strategica dovrebbero beneficiarne senza necessità del requisito PMI; 6) omesso contraddittorio sulla questione del requisito dimensionale. La ricorrente contestava anche l'interpretazione restrittiva della norma speciale sulla prededuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del procedimento perché la trattazione delegata al relatore non viola la collegialità né il diritto di difesa, essendo la decisione comunque assunta dal collegio; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e della non contestazione, perché il giudice delegato e il Tribunale possono rilevare d'ufficio le questioni attinenti alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di fondamento del credito, e la qualità di PMI costituiva un fatto costitutivo della pretesa prededucibile da provare a cura del creditore; ha affermato che il requisito dimensionale resta necessario anche dopo la norma interpretativa del 2017, la quale avrebbe ampliato solo i presupposti oggettivi delle prestazioni agevolate, non quelli soggettivi della creditrice; ha ritenuto infondata anche la censura sul mancato avviso della questione, trattandosi non di un tema rilevabile d'ufficio in senso tecnico, ma dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda. Il motivo centrato sull'interpretazione del requisito oggettivo della prededuzione è stato dichiarato assorbito dal mancato superamento della prova sul requisito dimensionale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa della procedura.
Norme richiamate
D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter
crediti anteriori all'ammissione alla procedura ... vantati da piccole e medie imprese ... relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali
Norma speciale di stretta interpretazione: per ottenere la prededuzione devono essere provati sia i presupposti soggettivi (qualifica di PMI della creditrice) sia quelli oggettivi (natura e funzionalità delle prestazioni).
L. n. 39 del 2004
Ha convertito con modificazioni il D.L. n. 347 del 2003, mantenendone la disciplina speciale sulla prededuzione.
D.L. n. 91 del 2017, art. 8, comma 1-bis
si interpreti nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ... rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA
Norma di interpretazione autentica letta dalla Corte come estensione dei soli presupposti oggettivi della prededuzione, non come eliminazione del requisito soggettivo della PMI.
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
Richiamata per individuare i parametri dimensionali della piccola e media impresa; il creditore deve provarne il possesso.
art. 99 l.fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il relatore può trattare la causa e svolgere istruttoria, mentre la decisione definitiva spetta al collegio con decreto motivato.
art. 50-bis, n. 2, c.p.c.
La delega al relatore non viola la riserva di collegialità, se la decisione finale è resa dal collegio.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice esamina un requisito costitutivo della prededuzione già compreso nel thema decidendum della domanda di ammissione al passivo.
art. 167, comma 1, c.p.c.
La mancata contestazione non impedisce al giudice di verificare i presupposti costitutivi del credito quando siano posti a base della domanda.
art. 156 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa nullità del procedimento per mancato avviso della questione.
art. 161 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non integra un vizio decisivo nel caso concreto.
art. 183 c.p.c.
Invocato per lamentare l'omessa segnalazione della questione, ma la Corte lo ritiene non decisivo in relazione all'onere probatorio della parte.
art. 24 Cost.
Richiamato in chiave difensiva, ma non risulta leso il diritto di difesa poiché la parte ha potuto interloquire e depositare note conclusionali.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (nn. 3 e 4), ma tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può rilevare d'ufficio le questioni attinenti ai presupposti di ammissibilità e al fondamento giuridico del credito, purché non si tratti di eccezioni in senso stretto riservate alla parte.
- La mancata contestazione del fatto costitutivo non impedisce il controllo giudiziale sui requisiti che la legge pone come condizioni della pretesa, specie quando il creditore invoca un regime eccezionale di prededuzione.
- Quando una disciplina speciale attribuisce un trattamento preferenziale a crediti anteriori, la norma va interpretata restrittivamente: tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal legislatore devono essere provati da chi chiede il beneficio.
- Una norma di interpretazione autentica che amplia la nozione delle prestazioni agevolate non elimina automaticamente gli ulteriori requisiti soggettivi già richiesti dalla disposizione interpretata.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo la delega al relatore per la trattazione e l'istruttoria non viola la collegialità, se la decisione finale è adottata dal collegio.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice esamina un requisito costitutivo della domanda che rientra comunque nel tema dell'accertamento del credito richiesto.
- Se il motivo di ricorso che attacca l'interpretazione della regola oggettiva risulta comunque assorbito dalla mancata prova di un diverso requisito costitutivo, il ricorso va respinto senza necessità di esaminare ulteriormente la questione assorbita.
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