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Sentenza

Sentenza n. 5193/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202604719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di interruzione del percorso liceale quadriennale già intrapreso e passaggio coatto al corrispondente percorso ordinario quinquennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa era stata ammessa all’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 a un percorso liceale quadriennale straordinario e, dopo avere frequentato con profitto tre annualità, era stata destinata, per l’anno scolastico 2026/2027, al quarto anno del percorso ordinario quinquennale. L’amministrazione aveva ritenuto che l’ammissione originaria fosse avvenuta in assenza del requisito consistente nell’avere svolto un regolare percorso scolastico di otto anni prima dell’accesso al secondo ciclo, poiché la studentessa aveva avuto accesso alla seconda classe della scuola primaria dopo il superamento di un esame di idoneità. I ricorrenti hanno contestato il decreto deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sotto il profilo del superamento del termine perentorio per l’annullamento d’ufficio, dell’omessa ponderazione dell’interesse pubblico con l’affidamento maturato dalla studentessa e del difetto di motivazione; la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e mancata effettiva partecipazione; l’illegittima interpretazione della disciplina scolastica e della nota ministeriale del 21 gennaio 2019; nonché l’illegittimo recepimento del parere dell’Ufficio Scolastico Regionale come vincolante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto del 23 giugno 2026. Il provvedimento è stato qualificato non in base al suo nomen iuris di “interruzione”, ma in ragione della funzione concretamente esercitata: esso riesaminava la legittimità dell’originaria ammissione al percorso quadriennale e ne rimuoveva gli effetti futuri, integrando quindi un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare il requisito già al momento dell’ammissione, acquisendo il fascicolo scolastico o interlocuendo con gli istituti interessati. L’annullamento tardivo, adottato dopo circa tre anni, non rispettava il termine perentorio applicabile e non conteneva alcuna comparazione tra il ripristino della legalità e l’affidamento maturato dalla studentessa, consolidatosi dopo la frequenza proficua di tre anni e in ragione delle sue aspettative formative. Il giudice ha inoltre rilevato che il parere dell’USR poteva costituire un elemento istruttorio, ma non trasferiva né sostituiva il potere decisionale discrezionale dell’istituto scolastico, in assenza di una base legale che lo rendesse vincolante. È stato ritenuto fondato anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990: non vi era stata una comunicazione di avvio del procedimento di autotutela né un atto sostanzialmente equipollente, poiché il colloquio con la famiglia era stato organizzato per comunicare una decisione già sostanzialmente assunta e non per consentire un’effettiva partecipazione istruttoria. Per effetto dell’annullamento, la studentessa può proseguire il percorso liceale quadriennale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà, pari a euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, le amministrazioni sono state condannate in solido.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’atto che rimuove gli effetti futuri di una precedente ammissione, dopo avere riesaminato la sussistenza originaria dei requisiti, è sostanzialmente un annullamento d’ufficio e deve rispettare il termine perentorio, la ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento e gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela determina l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio, salvo che sussista un atto sostanzialmente equipollente idoneo a garantire un’effettiva partecipazione; un colloquio diretto soltanto a comunicare una decisione già assunta non è equipollente.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento impone all’amministrazione di svolgere con cura l’istruttoria al momento dell’adozione del provvedimento originario e impedisce di fare affidamento su un successivo ripensamento per colmare carenze istruttorie iniziali.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo deve essere qualificato in base al potere concretamente esercitato, ricostruito attraverso motivazione, dispositivo, oggetto e finalità, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione.
  • La rimozione degli effetti futuri di un precedente provvedimento favorevole, fondata sul riesame della mancanza originaria di un requisito, costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, anche quando l’amministrazione denomini l’atto come interruzione, ritiro o revoca.
  • L’annullamento d’ufficio richiede non soltanto l’accertamento dell’illegittimità originaria, ma anche il rispetto del termine perentorio di esercizio e una motivata comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’affidamento del destinatario, da valutare in relazione al tempo trascorso e al concreto consolidamento della situazione.
  • L’amministrazione non può trasferire a un organo consultivo il proprio potere discrezionale di autotutela mediante la richiesta o il recepimento di un parere, se manca una specifica base legale che attribuisca al parere efficacia vincolante; il parere può costituire un elemento istruttorio, ma non sostituisce la valutazione autonoma dell’organo competente.
  • Nel procedimento di annullamento d’ufficio, la comunicazione di avvio è funzionale a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione del destinatario; non è idoneo a sostituirla un incontro volto esclusivamente a comunicare una decisione già sostanzialmente definitiva.
  • Le carenze istruttorie relative ai presupposti di un provvedimento favorevole devono essere imputate all’amministrazione che avrebbe dovuto accertarli in sede originaria e non possono giustificare, dopo un significativo lasso di tempo e il consolidamento dell’affidamento, un annullamento d’ufficio privo della necessaria ponderazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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