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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 747/2024 del 24/12/2024, notificata in data 27/12/2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 1366/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della relativa prestazione ed a corrispondere le spese di lite, come quantificate;

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, notificata all'Amministrazione e non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, maturato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, secondo le modalità previste per i docenti di ruolo. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la formazione del giudicato e la mancata esecuzione del titolo, rilevando che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore e provveda entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro e rimasto ineseguito.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione economica determina l'inottemperanza dell'Amministrazione e impone al giudice di ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, non accompagnata da contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato risulti inevaso.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso; esse possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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