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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22704/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revisione dell’accertamento doganale su alcune importazioni del 2011 effettuate da spedizionieri doganali in rappresentanza indiretta per conto di una società licenziataria esclusiva del marchio Guess per l’Europa. L’ufficio doganale aveva rettificato il valore in dogana delle merci importate, includendovi le royalties corrisposte alla licenziante estera, e aveva irrogato le relative sanzioni. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società importatrice e degli spedizionieri; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme doganali e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che le royalties costituivano condizione della vendita e dovevano entrare nel valore doganale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, per non avere valorizzato i documenti dell’Ufficio; 4) violazione della disciplina sulla responsabilità del rappresentante indiretto, che sarebbe solidale a prescindere dalla prova della conoscenza del maggior valore; 5) violazione delle norme su dazi e IVA in relazione all’annullamento delle sanzioni. Le contribuenti hanno resistito con controricorso. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, assorbiti gli altri: ha affermato che, per includere le royalties nel valore doganale, occorre verificare cumulativamente che esse non siano già nel prezzo, si riferiscano alle merci valutate e siano dovute come condizione della vendita; quando il beneficiario è soggetto diverso dal venditore, occorre inoltre accertare un legame tra venditore e licenziante tale da rivelare un potere di controllo idoneo a subordinare la vendita al pagamento del diritto di licenza. Ha poi ribadito che il rappresentante indiretto risponde solidalmente dell’obbligazione doganale per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione, dovendo operare con diligenza qualificata nella verifica dei dati dichiarati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso dell’Agenzia delle dogane, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e disposto il rinvio ad altra sezione della medesima CTR, affinché riesamini la controversia applicando i principi sulla rilevanza delle royalties nel valore in dogana e sulla responsabilità del rappresentante indiretto. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 Reg. CE n. 2913/1992

    richiamato come base del valore di transazione delle merci importate, da integrare secondo le regole speciali sui diritti di licenza

  • art. 32 Reg. CE n. 2913/1992

    al prezzo pagato o da pagare devono aggiungersi i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, se dovuti come condizione della vendita

  • art. 143 Reg. CE n. 2454/1993

    richiamato per la nozione doganale di legame e per le note interpretative sul controllo tra persone

  • art. 157 Reg. CE n. 2454/1993

    i diritti di licenza concorrono al valore doganale se riferiti alle merci e dovuti come condizione del contratto di vendita

  • art. 159 Reg. CE n. 2454/1993

    per i marchi di fabbrica l’aggiunta al prezzo avviene solo al ricorrere delle specifiche condizioni indicate dalla norma

  • art. 160 Reg. CE n. 2454/1993

    se il diritto di licenza è pagato a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o un soggetto a lui legato chiede il pagamento

  • art. 201 Reg. CE n. 2913/1992

    in caso di rappresentanza indiretta l’obbligazione doganale grava anche sul rappresentante che presenta la dichiarazione a nome proprio

  • art. 5 Reg. CE n. 2913/1992

    disciplina la dichiarazione doganale fatta personalmente o tramite rappresentante diretto/indiretto

  • art. 40 TULD

    richiamato per la dichiarazione doganale tramite rappresentante

  • art. 199 Reg. CE n. 2454/1993

    il dichiarante risponde dell’esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione e dell’osservanza degli obblighi connessi

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza del rappresentante indiretto va valutata con il parametro della diligenza qualificata propria dell’attività professionale

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale per interpretare correttamente il contratto di licenza

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    dedotto come violato per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita ultrapetizione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sull’utilizzo e la valutazione delle prove

  • art. 303 TULD

    richiamato in relazione alla conferma dell’annullamento delle sanzioni doganali

  • art. 70 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione alla conferma dell’annullamento delle sanzioni collegate all’IVA

Massime di principio

  • Per includere royalties o diritti di licenza nel valore in dogana occorre verificare cumulativamente che tali somme non siano già incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e siano dovute come condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: può risultare dal complesso dei rapporti contrattuali e dal fatto che il venditore, o un soggetto a lui legato, non sarebbe disposto a vendere in assenza del pagamento del diritto di licenza.
  • Quando il diritto di licenza è pagato a un soggetto diverso dal venditore, la rettifica del valore doganale presuppone l’accertamento di un legame tra venditore e licenziante tale da consentire a quest’ultimo un potere di controllo o di orientamento idoneo a subordinare l’importazione al pagamento delle royalties.
  • Gli indici di controllo rilevanti in dogana possono essere tratti da documenti interpretativi unionisti e comprendono, tra l’altro, l’ingerenza nella scelta del produttore, nei metodi di produzione, nei fornitori, nelle quantità e nelle modalità di commercializzazione; il mero controllo di qualità non è di per sé sufficiente, ma la sua valutazione richiede un esame complessivo delle clausole contrattuali.
  • Il rappresentante indiretto in dogana risponde solidalmente dell’obbligazione doganale per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione a nome proprio, dovendo verificare con diligenza qualificata l’esattezza dei dati dichiarati e la completezza della documentazione fornita dall’importatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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