Cassazione Civile, Ordinanza n. 02631/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente era stata raggiunta da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, con cui l'Ufficio recuperava IVA indebitamente detratta ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972. Il recupero era fondato sulla ritenuta soggettiva fittizietà di fatture emesse da due fornitori, emersa da una segnalazione antifrode e da risposte ai questionari inviati ai clienti finali, dalle quali risultava che le operazioni sarebbero state in realtà poste in essere con un soggetto diverso dalle imprese emittenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio depositava atto formale di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato all'Agenzia via PEC. Chiedeva la compensazione delle spese, richiamando l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione) ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., perché sottoscritta dalla parte e dal difensore e ritualmente notificata all'Agenzia con ricevute telematiche di accettazione e consegna. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di cassazione, precisando che la rinuncia produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte. Quanto alle spese, ha rilevato che l'Agenzia non aveva aderito alla rinuncia, ma ha valorizzato in favore della ricorrente l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, elemento rilevante nell'esercizio del potere discrezionale di compensazione ex art. 390, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
recupero dell'IVA indebitamente detratta
norma presupposta dell'accertamento, richiamata solo per descrivere la pretesa impositiva oggetto di causa
art. 390 c.p.c.
la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore
la rinuncia al ricorso è rituale se sottoscritta dalla parte e dal difensore; la notifica telematica con regolare ricevuta di consegna soddisfa l'esigenza del visto e la rinuncia produce estinzione anche senza accettazione della controparte
art. 85 c.p.c.
spendendo i poteri di cui all'art. 85 cod. proc. civ.
il difensore che ha rinunciato al mandato può comunque intervenire in atto spendendo i poteri processuali nei limiti richiamati dalla Corte
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
adesione alla rottamazione
l'adesione alla definizione agevolata è circostanza valutabile ai fini della regolazione delle spese
art. 390, comma 2, c.p.c.
potere discrezionale riconosciuto al giudice
la Corte richiama il potere discrezionale di valutare elementi favorevoli alla compensazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dalla parte e dal difensore e regolarmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte intimata.
- Ai fini dell'art. 390 c.p.c., la ricevuta di consegna della notificazione via PEC è idonea a soddisfare l'esigenza di certezza dell'avvenuto recapito e può sostituire il visto previsto dalla norma.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
- La regolazione delle spese nel caso di rinuncia resta affidata al potere discrezionale del giudice, che può valutare circostanze concrete, come l'adesione del rinunciante a una procedura di definizione agevolata, ai fini dell'eventuale compensazione.
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