Sentenza n. 1584/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - dei provvedimenti di revoca, adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze, dei nulla osta al lavoro subordinato, presentati su istanza della Società Agricola Villa d’Arte s.r.l., per le seguenti pratiche: - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103232 – lavoratore RIDOY Mehedi Hasan, nato in Bangladesh il 01/01/1998, nulla osta rilasciato in data 21/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103426 – lavoratore HOSSAIN Shahadat, nato in Bangladesh il 03/02/1985, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103456 – lavoratore IBRAHIM Mohammad, nato in Bangladesh il 15/11/2003, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 15/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103484 – lavoratore HASSAN Mohammad, nato in Bangladesh il 10/12/2000, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 15/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103468 – lavoratore KAWSAR Md, nato in Bangladesh il 15/04/1986, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 15/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103411 – lavoratore ISLAM Tanbir, nato in Bangladesh il 10/03/2004, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103278 – lavoratore HOSSAIN Rashad, nato in Bangladesh il 05/05/1990, nulla osta rilasciato in data 21/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103290 – lavoratore FARUK Md Omar, nato in Bangladesh il 01/05/1995, nulla osta rilasciato in data 21/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103475 – lavoratore BULBUL Mohammad, nato in Bangladesh il 14/05/1998, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 15/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103445 – lavoratore RAMAN Mohammed Fazlur, nato in Bangladesh il 05/01/1992, nulla osta rilasciato in data 22/04/2024 e revocato in data 15/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103162 – lavoratore HASAN Mehedi, nato in Bangladesh il 18/07/2002, nulla osta rilasciato in data 21/04/2024 e revocato in data 06/05/2025; - Prot. n. P-FI/L/Q/2024/103266 – lavoratore BILLAH Md Masum, nato in Bangladesh il 09/05/2002, nulla osta rilasciato in data 21/04/2024 e revocato in data 06/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di dodici nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di cittadini extracomunitari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato le revoche dei nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe erroneamente valutato la situazione reddituale del legale rappresentante anziché quella della società, il cui fatturato e reddito sarebbero stati superiori alla soglia richiesta di euro 30.000,00. La società ha inoltre sostenuto di avere tempestivamente trasmesso le proposte contrattuali e che il fabbisogno di manodopera risultava comprovato dalle attività agricole e agrituristiche esercitate, dall'impiego di personale stagionale e dal ricorso a servizi esternalizzati per carenza di lavoratori. L'Amministrazione aveva invece motivato le revoche con l'insufficienza del fatturato al netto degli acquisti, la mancata prova di nuove attività, commesse o esigenze produttive e la presunta assenza delle proposte contrattuali necessarie.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha rivalutato le pratiche: nove delle dodici posizioni sono state riattivate, hanno ottenuto parere favorevole dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e sono state avviate alle fasi conclusive della procedura. Per tali nove posizioni la società ha conseguito sostanzialmente il bene della vita perseguito, ossia la rimozione degli effetti pregiudizievoli delle revoche e la prosecuzione delle procedure; il giudizio è stato quindi dichiarato cessato nella materia del contendere, limitatamente a esse. Le restanti tre pratiche, relative ai lavoratori Kawsar Md, Faruk Md Omar e Bulbul Mohammad, sono state archiviate per rinuncia del datore di lavoro. Poiché tale sopravvenienza, imputabile alla ricorrente, ha eliminato ogni utilità concreta e attuale di una pronuncia di merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tali posizioni. Il TAR ha ritenuto pacifici i fatti rappresentati dall'Amministrazione in applicazione del principio di non contestazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità delle revoche dei nulla osta, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere o carenza di interesse.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La società ha partecipato al procedimento di revoca presentando osservazioni e memoria integrativa; la sentenza non ha esaminato nel merito la sufficienza del contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione riattiva e favorevolmente riesamina il procedimento, rimuovendo in concreto gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato e consentendo la prosecuzione della procedura, si determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione così definita, se il ricorrente ha sostanzialmente conseguito il bene della vita perseguito.
- Quando la sopravvenuta perdita dell'utilità concreta e attuale della pronuncia di merito dipende dalla rinuncia del ricorrente alla procedura amministrativa, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente a tale posizione.
- I fatti allegati dall'Amministrazione e non specificamente contestati dalla parte ricorrente devono ritenersi pacifici e possono essere posti a fondamento della decisione in applicazione del principio di non contestazione.
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