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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento in Italia di una sentenza definitiva del Tribunale di Mosca, con cui il ricorrente era stato condannato a restituire al resistente euro 281.630,00, oltre accessori, a titolo di somma ricevuta in forza di un contratto di mutuo. La Corte d'appello di Roma ha riconosciuto l'efficacia della decisione straniera, ritenendo: a) inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice russo, perché il ricorrente, costituitosi nel giudizio estero con avvocati, non aveva mai contestato la giurisdizione e questa doveva considerarsi tacitamente accettata; b) insussistente una violazione dell'ordine pubblico per la circostanza che il mutuo fosse stato eseguito con consegna in contanti di euro 225.000,00; c) rispettato il contraddittorio e non violati gli altri requisiti per il riconoscimento. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19, 24 e 25 della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, ratificata con l. n. 766/1985, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto negare il riconoscimento per incompetenza/assenza di giurisdizione del Tribunale di Mosca, in quanto il contratto era stato stipulato in Italia, con parti residenti in Italia e consegna del denaro in Italia, e perché la Convenzione bilaterale non prevederebbe una preclusione alla deduzione del difetto di competenza se non eccepito davanti al giudice straniero; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 13 della Convenzione e dell'art. 64 l. n. 218/1995, contestando che il pagamento in contanti integrasse violazione dell'ordine pubblico, richiamando la normativa antiriciclaggio sul divieto di uso del contante oltre soglia. La Corte di cassazione ha respinto entrambe le censure: ha affermato che, anche nel sistema della Convenzione bilaterale, la mancanza di contestazione della giurisdizione davanti al giudice estero impedisce di far valere per la prima volta in Italia il relativo vizio in sede di riconoscimento; ha inoltre escluso che la mera dazione di denaro in contanti e il diverso regime probatorio straniero integrino violazione dell'ordine pubblico, osservando che il controllo italiano sul riconoscimento non può estendersi alla correttezza della soluzione di merito adottata dal giudice straniero, ma solo alla compatibilità degli effetti della decisione con i principi fondamentali dell'ordinamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha chiarito che, in sede di riconoscimento di una sentenza straniera, il difetto di giurisdizione del giudice estero non può essere dedotto per la prima volta davanti al giudice italiano se il convenuto, costituitosi nel processo straniero, non lo ha contestato tempestivamente; ha inoltre precisato che la diversa valutazione del giudice straniero sulle prove e sulla dazione di denaro in contanti non integra violazione dell'ordine pubblico internazionale. Conseguentemente, ha confermato il riconoscimento in Italia della sentenza russa e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 218/1995

    i vizi del giudizio straniero non tempestivamente dedotti davanti al giudice estero non possono essere fatti valere per la prima volta in sede di riconoscimento; il limite dell'ordine pubblico non consente un controllo di merito sulla soluzione adottata dal giudice straniero.

  • art. 67 l. 218/1995

    la verifica di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale va compiuta in relazione agli effetti che il provvedimento estero produrrà nell'ordinamento italiano.

  • art. 2, comma 1, l. 218/1995

    le disposizioni interne di diritto internazionale privato non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

  • art. 4 l. 218/1995

    la materia della giurisdizione è derogabile e il relativo vizio, se non dedotto nel processo estero, non può essere fatto valere in Italia.

  • artt. 19, 23, 24, 25 della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979

    la Convenzione disciplina il riconoscimento delle decisioni civili e richiede che il giudice straniero sia competente secondo i criteri di collegamento ivi previsti; la procedura di riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato richiesto salvo diversa previsione convenzionale; il riconoscimento può essere rifiutato nei casi indicati, tra cui la competenza esclusiva del giudice dello Stato richiesto e la mancata partecipazione del convenuto per difetto di notifica.

  • art. 13 della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979

    richiama i limiti legati alla sovranità, alla sicurezza e ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto.

  • art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    la proroga tacita della giurisdizione si verifica solo se il convenuto, costituendosi, non contesta la giurisdizione del giudice adito.

  • art. 27 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    il riconoscimento può essere negato in ipotesi tassative, tra cui il contrasto con l'ordine pubblico.

  • art. 28 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    nel controllo sul riconoscimento, l'autorità richiesta non può procedere a un sindacato generalizzato sulla competenza del giudice d'origine, salvo le ipotesi previste.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la sentenza richiama la regola sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di riconoscimento di una sentenza straniera, il difetto di giurisdizione del giudice d'origine non può essere dedotto per la prima volta davanti al giudice italiano quando il convenuto si sia costituito nel processo estero senza contestarlo tempestivamente.
  • La proroga tacita della giurisdizione opera solo se il convenuto compare e non solleva alcuna eccezione di incompetenza/giurisdizione; non basta una contestazione formulata in modo subordinato o tardivo, ma nel caso esaminato la mancata contestazione integrava accettazione tacita.
  • Il controllo dell'ordine pubblico internazionale, ai fini del riconoscimento di una decisione straniera, non consente di riesaminare il merito della controversia né la correttezza delle regole probatorie applicate dal giudice estero.
  • La mera divergenza tra disciplina straniera e disciplina interna in tema di prova o di valutazione del fatto non integra di per sé violazione dell'ordine pubblico, se restano garantiti i principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Nel giudizio di delibazione, la verifica di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale va limitata agli effetti che la decisione estera produrrà nell'ordinamento italiano, senza sindacare la soluzione giuridica adottata dal giudice straniero.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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