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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'IRAP per l'anno 2000, sostenendo che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata. In particolare, egli svolgeva attività di membro di collegi sindacali e collaborava con diversi studi commerciali, utilizzando strutture organizzative appartenenti e riferibili ad altri professionisti, senza esserne il responsabile né avere la direzione o la responsabilità dell'organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'attività di lavoro autonomo non sia soggetta a IRAP quando il professionista non è responsabile dell'organizzazione, ma è inserito in strutture riferibili ad altri soggetti. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per i professionisti, l'imposta non è dovuta quando manca un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    La norma individua le attività di lavoro autonomo alle quali può riferirsi la disciplina IRAP; tuttavia, secondo il principio richiamato dalla Corte, tali attività sono escluse dall'imposta se non risultano autonomamente organizzate.

  • Cassazione, sentenze nn. 18749 e 25311 del 2014

    È consolidato il principio secondo cui non sussiste autonoma organizzazione quando il professionista non è, in alcuna forma, responsabile dell'organizzazione, ma opera inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità e all'interesse di altri professionisti.

Massime di principio

  • Per applicare l'IRAP a un professionista non basta dimostrare che egli eserciti un'attività abituale: occorre provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione riferibile direttamente a lui.
  • L'utilizzo di strutture, personale o mezzi appartenenti ad altri professionisti non integra necessariamente il presupposto dell'IRAP, se il contribuente non ne ha la direzione, la responsabilità o il controllo organizzativo.
  • Il professionista inserito nella struttura di uno studio altrui può essere escluso dall'IRAP quando opera nell'interesse e sotto l'organizzazione di altri, senza una propria struttura autonoma significativa.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla titolarità e responsabilità dell'organizzazione, non soltanto sull'origine dei compensi o sul fatto che il professionista collabori stabilmente con studi associati o professionali.
  • In situazioni analoghe è importante documentare contratti di collaborazione, assenza di dipendenti o collaboratori propri, mancanza di beni strumentali rilevanti e l'assenza di poteri direttivi o organizzativi sulla struttura utilizzata.

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