Sentenza n. 239/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 23 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e che il termine legale per adottare il provvedimento di riconoscimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato dedotto e accertato il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di esaminare la documentazione riferita alla posizione del ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'esame dovrà riguardare il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il Ministero dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
È richiamato per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e per individuare l'amministrazione competente.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative nella valutazione dell'equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016 e rilevante nella disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve concludersi entro quattro mesi; decorso tale termine senza provvedimento espresso sussiste il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Nell'esaminare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'autorità competente deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione acquisita, senza limitarsi a un confronto formale tra i titoli.
- L'autorità competente deve verificare se le conoscenze certificate dal titolo estero, le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di provenienza e l'eventuale esperienza acquisita nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività professionale.
- Qualora sussistano differenze formative rilevanti, l'autorità competente deve valutare l'equipollenza del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine adeguato alle concrete esigenze organizzative e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione.
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