Sentenza n. 1976/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del dirigente p.t. del Servizio S.U.E.A.P. del Comune di Prato 16.06.2022 “dichiarativo dell'inidoneità sostanziale della SCIA P.G. n. 108256 del 19.05.2022 (P.E. - 2180 - 2022) a costituire valido titolo abilitante alla realizzazione dei lavori segnalati ” e ordinante il “divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA P.G. n. 108256 del 19.05.2022 (P.E. - 2180 - 2022) per risanamento conservativo di autorimessa all'immobile in via Pistoiese n. 50 e contestuale ordine di ripristino delle parti poste in essere”, notificato in pari data a mezzo pec; b) degli atti presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti, e, in particolare: verifica 13.06.2022 del Servizio S.U.E.A.P., richiamata nel provvedimento sub a); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.12.2022: a) del provvedimento del dirigente p.t. del Servizio Sueap del Comune di Prato di rigetto dell'istanza di riesame 21.07.2022 e conseguente conferma del “divieto 16.06.2022 di prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA P.G. n. 108256 del 19.05.2022 (P.E. - 2180 - 2022), con declaratoria dell'inidoneità sostanziale a costituire valido titolo abilitante alla realizzazione dei lavori segnalati”, notificato a mezzo pec il 16.09.2022; b) degli atti preliminari, presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché incogniti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 16 giugno 2022 di inidoneità della SCIA, divieto di prosecuzione dei lavori e ordine di rimozione delle opere eseguite, nonché provvedimento del 16 settembre 2022 di rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto comunale relativo alla SCIA del 19 maggio 2022, presentata per realizzare uffici al piano terra e uno studio fotografico con saletta di prova e uffici al piano primo in un fabbricato originariamente destinato a parcheggio privato a uso pubblico, oltre al successivo rigetto dell'istanza di riesame. In precedenza, nel 2019, il Comune aveva ordinato la demolizione di opere abusive con mutamento d'uso da parcheggio a commerciale; il procedimento repressivo era stato archiviato nel 2021 dopo la comunicazione del ripristino. Il ricorrente ha dedotto: indeterminatezza delle opere oggetto dell'ordine; illegittimità della valutazione comunale secondo cui l'immobile non era stato integralmente ripristinato, sostenendo che l'archiviazione aveva riconosciuto il ripristino e che la rampa non carrabile era irrilevante; necessità della SCIA anziché del permesso di costruire convenzionato, poiché il mutamento sarebbe avvenuto tra sottocategorie della stessa categoria funzionale direzionale e servizi privati; erroneo richiamo alle norme del piano operativo; genericità e insussistenza delle contestate violazioni igienico-sanitarie; inapplicabilità delle prescrizioni sui parcheggi, sulle barriere architettoniche e sulla prevenzione incendi; sviamento e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, poiché il divieto avrebbe reso inutilizzabile il fabbricato e favorito il degrado dell'area. Con i motivi aggiunti ha inoltre sostenuto che l'archiviazione del procedimento repressivo e il ripristino concordato avessero consolidato la legittimità dell'immobile e consumato il potere comunale di rideterminarsi, contestando anche l'introduzione di una nuova censura sull'uso difforme.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto sufficientemente determinato l'ordine: l'inibitoria riguarda l'intervento descritto nel progetto allegato alla SCIA e la rimozione concerne le opere già realizzate in esecuzione di quel progetto. Ha poi accertato che il ripristino del fabbricato era stato soltanto parziale: la rampa di accesso al piano superiore era stata realizzata con materiale non carrabile, oggettivamente incompatibile con la destinazione legittima a parcheggio. L'archiviazione del procedimento repressivo del 2019 aveva concluso quel procedimento, ma non aveva sanato l'immobile né impediva la riattivazione del potere repressivo; un eventuale errore istruttorio comunale non poteva produrre un effetto sanante privo di base normativa. La persistente inidoneità strutturale del bene alla destinazione legittima costituiva una condizione oggettiva ostativa a nuovi interventi edilizi, indipendentemente dall'avvio di un nuovo procedimento repressivo. È stata dichiarata assorbita l'eccezione comunale di inammissibilità dei motivi aggiunti, precisando tuttavia che il provvedimento di riesame, frutto di nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi, non era meramente confermativo ed era autonomamente impugnabile. Le ulteriori censure, concernenti il titolo edilizio necessario e le violazioni igienico-sanitarie, urbanistiche, in materia di parcheggi, barriere architettoniche e prevenzione incendi, nonché lo sviamento, sono state assorbite: la legittimità di una sola ragione autonomamente sufficiente dell'atto plurimotivato consente di respingere il ricorso senza esaminare le altre. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 99 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Il ricorrente afferma che per la realizzazione dell’intervento progettato non occorrerebbe il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, poiché nel caso di specie si avrebbe il mutamento, urbanisticamente irrilevante, tra destinazioni d’uso incluse nella medesima categoria funzionale “D - direzionale e servizi privati” (dalla sottocategoria “D4 - servizi privati di interesse pubblico”, quale “parcheggio coperto”, alla sottocategoria “D1 - attività direzionali in strutture complesse”), sempre ammesso dall’art. 99 della L.R.T. n. 65/2014, previa presentazione di una semplice s.c.i.a..
La sentenza riferisce questa lettura della disposizione come tesi del ricorrente, ma non la decide nel merito: le censure sul titolo edilizio necessario sono assorbite, essendo sufficiente la persistente inidoneità dell'immobile a sostenere il provvedimento.
Massime di principio
- L'archiviazione di un procedimento repressivo edilizio conclude quel procedimento, ma non sana un immobile che non sia stato integralmente ricondotto alla situazione legittima; se permane l'abuso, l'amministrazione può riattivare il potere repressivo.
- L'eventuale conoscenza, da parte degli uffici, delle modalità parziali di ripristino e la conseguente archiviazione del procedimento non attribuiscono all'opera un effetto sanante non previsto dalla legge.
- La persistente e oggettiva inidoneità dell'immobile alla sua legittima destinazione, derivante dal mancato ripristino delle caratteristiche strutturali originarie, può costituire ragione ostativa alla realizzazione di nuovi interventi edilizi, anche indipendentemente dall'avvio di un nuovo procedimento repressivo.
- Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una di esse sia legittima e idonea da sola a sostenerlo perché il ricorso sia respinto, con assorbimento delle censure rivolte alle altre ragioni.
- Un atto adottato in sede di riesame non è meramente confermativo quando deriva da una nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi; in tal caso è autonomamente impugnabile.
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