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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6184 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi derivanti da due vendite immobiliari effettuate nell'anno d'imposta 2004. L'accertamento si fondava sui valori indicati in una perizia di stima predisposta per un mutuo bancario relativo a un immobile dello stesso complesso. L'Agenzia ha sostenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato, poiché riproduceva gli elementi essenziali della perizia, e che la contribuente ne avesse comunque già conoscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la censura relativa alla sufficienza della riproduzione della perizia nell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto contenesse i dati catastali, i valori unitari attribuiti alle diverse porzioni immobiliari e le relative superfici. Tali elementi erano sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere i presupposti di fatto e giuridici della pretesa e di difendersi efficacemente. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della stessa Commissione, cui spetta anche liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza sostanziale dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche mediante il riferimento ad altri atti o documenti, purché allegati oppure riprodotti nel loro contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è valida quando l'atto impositivo consente al contribuente di conoscere gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale e contestarla. Non è indispensabile riprodurre integralmente il documento richiamato: è sufficiente indicarne le parti essenziali, relative all'oggetto, al contenuto e ai destinatari.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, il motivo è stato esaminato con riferimento alla contestata adeguatezza della motivazione dell'avviso.

  • Cass. n. 18073 del 2008

    Il documento richiamato nell'atto tributario non deve necessariamente essere allegato se il contribuente ne ha già piena e legale conoscenza.

  • Cass. n. 6914 del 2011 e Cass. n. 15348 del 2016

    Il contenuto essenziale del documento richiamato comprende le parti necessarie e sufficienti a sostenere la decisione amministrativa e a consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi fondanti della motivazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può richiamare una perizia o un altro documento esterno senza riprodurlo integralmente, purché riporti gli elementi concreti e decisivi sui quali si fonda la pretesa.
  • La verifica della sufficienza della motivazione deve concentrarsi sulla possibilità effettiva per il contribuente di comprendere l'accertamento, valutarne la fondatezza e predisporre una difesa, non sulla mera lunghezza o completezza formale della motivazione.
  • Quando l'accertamento immobiliare si basa su una stima concreta riferita a beni determinati, l'indicazione di identificativi catastali, valori unitari, tipologie e superfici può essere sufficiente a integrare il contenuto essenziale della perizia.
  • La conoscenza precedente del documento richiamato può escludere l'obbligo di allegazione, ma l'atto deve comunque contenere una motivazione autonoma sufficiente a rendere comprensibile la pretesa.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Corte.

Testo integrale

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