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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03146/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a due imputati, riconosciuti responsabili del reato di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in concorso, nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come uso personale di sostanza stupefacente; 2) vizio di motivazione sulla misura della pena, ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la prima censura sollecitasse una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, mancando un confronto specifico con la motivazione dei giudici di merito. Quanto alla pena, ha osservato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente, poiché una dettagliata giustificazione è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; nel caso concreto la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Base della contestazione: concorso di persone nel reato e fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    La modifica normativa non consente alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del fatto o nella diversa valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; la motivazione può essere più sintetica quando la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove, se il ricorso non si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
  • La censura sulla qualificazione della condotta come uso personale di stupefacente è inammissibile quando si traduce nella richiesta di sostituire l'apprezzamento di merito sulla responsabilità con una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena deve essere particolarmente analitica solo se la sanzione è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è media o vicina al minimo, è sufficiente una motivazione implicita o sintetica ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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