Sentenza n. 14623/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determina dirigenziale n. rep. CP/791/2026, n. prot. CP/55901/2026 del 05/05/26, notificata il 19/05/26, con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 27 comma 3 d.p.r. n. 380/01, ha disposto la sospensione dei lavori ivi indicati ed ha comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale che ha disposto la sospensione dei lavori per 45 giorni e comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha chiesto l’annullamento della determina dirigenziale con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, aveva disposto la sospensione dei lavori e comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti oltre alla domanda di annullamento. Roma Capitale ha eccepito la carenza di interesse, rilevando che, al momento della notificazione del ricorso, l’ordine di sospensione aveva già esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L’ordine di sospensione dei lavori aveva efficacia limitata a 45 giorni, secondo l’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001; poiché il provvedimento era stato notificato il 19 maggio 2026 e il ricorso era stato notificato il 13 luglio 2026, al momento dell’instaurazione del giudizio l’atto aveva già esaurito i propri effetti. Inoltre, ove qualificata come comunicazione di avvio del procedimento, la determina avrebbe avuto natura endoprocedimentale e non sarebbe stata immediatamente lesiva. Il condominio è stato condannato al pagamento delle spese in favore di Roma Capitale e del controinteressato, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
La sospensione dei lavori ordinata ai sensi della disposizione ha efficacia per 45 giorni.
L’ordine di sospensione dei lavori è una misura temporalmente limitata; una volta decorso il termine di efficacia, viene meno l’interesse attuale all’annullamento dell’atto.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L’impugnazione di un ordine di sospensione dei lavori è inammissibile per carenza di interesse quando, al momento della notificazione del ricorso, sia già decorso il termine legale di efficacia della misura e l’atto abbia quindi esaurito i propri effetti.
- La comunicazione di avvio di un procedimento repressivo edilizio, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile in assenza di un concreto e attuale pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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