Sentenza n. 5/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1457/2023, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in prime cure dall’odierno appellante per l’annullamento: - dell'ordinanza del Comune di Aidone n. 9 del 10/12/2013, notificata al ricorrente in data 10/1/2014, con la quale il Dirigente dell'U.T. del Comune di Aidone ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di conduttore, e all’Opera Pia controinteressata, quale proprietaria, di demolire il fabbricato censito in catasto al foglio 8, particella 160, realizzato abusivamente in assenza di concessione edilizia sul fondo di proprietà dell'Opera Pia Barone di Falco; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il verbale di sopralluogo redatto in data 3/7/2013 e richiamato nella premessa dell'ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un fabbricato realizzato senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo. In appello ha dedotto, anzitutto, l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria edilizia. Ha sostenuto di avere trasmesso al Comune la documentazione richiesta e ha invocato un consenso implicito della proprietaria del fondo, desumibile dagli atti di una procedura di mediazione relativa a un possibile impegno alla compravendita del terreno. Ha inoltre censurato l'ordinanza per difetto di motivazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera e la modesta entità dell'intervento imponessero l'esplicitazione di uno specifico interesse pubblico attuale alla demolizione, ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica. Infine, ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e omesso esame di fatti e documenti decisivi, richiamando anche l'art. 360 c.p.c. Il Consiglio ha preliminarmente precisato che, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., l'appello devolve soltanto i motivi espressamente riproposti.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto al silenzio-assenso sulla sanatoria, il Collegio ha ribadito che il silenzio può assumere valore provvedimentale solo quando la domanda sia tempestiva e ritualmente presentata, completa della documentazione necessaria, accompagnata dal pagamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori almeno nella misura autoliquidata, e sia decorso il termine legale senza un diniego espresso. La mancanza di uno solo di tali presupposti esclude la formazione del titolo tacito. Nel caso concreto, la domanda era stata rigettata per incompletezza documentale e per l'assenza di un'autorizzazione della proprietaria del fondo. Poiché l'istanza proveniva dal conduttore e non dalla proprietaria, era necessaria un'univoca dimostrazione dell'assenso della proprietà; tale assenso non risultava dagli atti e non poteva essere desunto dal verbale di una mediazione incompiuta, anche perché l'eventuale ratifica avrebbe richiesto il consenso degli organi competenti dell'ente proprietario. Non essendosi formato alcun titolo edilizio espresso o tacito, l'ordinanza di demolizione costituiva legittima e doverosa espressione del potere repressivo comunale. Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha affermato che l'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso e sull'assenza del titolo edilizio. Non è quindi necessaria una specifica ponderazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione rafforzata per il solo decorso del tempo, salvo casi eccezionali di affidamento qualificato, non ravvisati nella fattispecie. Era sufficiente l'individuazione del manufatto, della norma violata e del termine per demolire. Il tempo trascorso non rende legittima l'opera abusiva né impone, di per sé, una motivazione ulteriore. È stata inoltre esclusa l'incompletezza dell'istruttoria. Infine, la censura sulla nullità della sentenza è stata respinta perché generica e non devolutiva: l'appellante non aveva indicato quali specifici fatti decisivi fossero stati omessi né aveva riportato le doglianze non esaminate. Il richiamo all'art. 360 c.p.c. è stato ritenuto inconferente. La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto quando manchi del tutto l'esternazione del percorso argomentativo o la motivazione sia meramente apparente; non quando essa sia sintetica o non condivisa dalla parte, purché consenta di comprendere la ratio decidendi. La sentenza di primo grado risultava sufficientemente motivata. Nulla per le spese, poiché le parti appellate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
si intendono rinunciate le domande … non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte
In applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l'appello è limitato ai motivi e alle domande espressamente riproposti; le questioni non riproposte si intendono rinunciate.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione assolutamente mancante o apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste quando sia impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non quando la motivazione sia soltanto sintetica o non condivisa.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017
Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non consolida una situazione illegittima e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell'ordinanza di demolizione, salvo la presenza di un affidamento qualificato.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria edilizia può formarsi soltanto se la domanda è tempestiva e rituale, completa della documentazione necessaria, accompagnata dal pagamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori almeno autoliquidati, e se decorre il termine legale senza un diniego espresso; la mancanza di uno solo di tali presupposti lascia integra una mera inerzia amministrativa priva di effetti abilitativi.
- La domanda di sanatoria edilizia presentata da un soggetto diverso dal proprietario del fondo richiede un'univoca dimostrazione dell'assenso della proprietà; un consenso implicito non può essere desunto da atti preparatori o da una procedura di mediazione incompiuta, in assenza della prova dell'approvazione da parte degli organi competenti dell'ente proprietario.
- L'ordinanza di demolizione di un'opera edilizia abusiva è un atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso e sull'assenza del titolo edilizio; la sua motivazione può limitarsi all'individuazione dell'opera, della norma violata e del termine per la demolizione, senza necessità di una comparazione tra interessi o dell'indicazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non legittima l'opera e non impone, da solo, una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione; un onere motivazionale più puntuale può sorgere soltanto in presenza di circostanze eccezionali, quali un affidamento qualificato del destinatario.
- Nel giudizio d'appello amministrativo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi completamente il percorso argomentativo o la motivazione sia apparente; non ricorre quando la motivazione, pur sintetica o non condivisa, consenta di individuare la ratio decidendi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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