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Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 24538 - Corte di Cassazione

ICI - Agevolazioni per abitazione principale - Diversa residenza degli appartenenti al nucleo familiare - Frattura del rapporto di convivenza - Prova - Dichiarazioni di terzi - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento ICI per il 2011 che negava l'agevolazione per abitazione principale ritenendo che la moglie e le figlie avessero residenza anagrafica in altro comune. Il ricorrente sosteneva di essere separato di fatto dalla moglie (separazione poi divenuta legale) e deduceva che, per tale frattura del rapporto di convivenza, l'immobile era la sua dimora abituale e dunque doveva beneficiare dell'agevolazione. In primo grado furono prodotte 21 dichiarazioni di terzi a sostegno della separazione di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso n. 3 e 4, ritenendo errata la decisione della Commissione Regionale che aveva escluso a priori valore probatorio alle dichiarazioni di terzi. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, le dichiarazioni acquisite in sede amministrativa possono essere valutate come elementi indiziari e, se connotate da gravità, precisione e concordanza, possono dare luogo a presunzioni; inoltre il contribuente può introdurre in giudizio dichiarazioni extraprocessuali a sua difesa. La sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio è rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per rivalutare le prove alla luce dei principi indicati e decidere sulla spettanza dell'agevolazione; la regolamentazione delle spese di lite è demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 8, D.Lgs. n. 504/1992

    per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente

    La nozione di abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; tuttavia la presunzione di coincidenza può essere superata provando la frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto).

  • art. 7, D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale previsto da tale norma riguarda l'assunzione di prova con le garanzie del contraddittorio e non esclude la valutazione delle dichiarazioni rese in sede amministrativa come elementi indiziari nel giudizio tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Le dichiarazioni extraprocessuali possono assumere valore presuntivo se risultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, integrando elementi indiziari utili alla decisione.

  • art. 144 c.c.

    La nozione di 'residenza della famiglia' e di casa coniugale è richiamata quale criterio presuntivo per individuare l'abitazione principale, salvo prova contraria di trasferimento dovuto a frattura della convivenza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamata per sottolineare che le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione in quanto deroghe al principio di capacità contributiva.

  • art. 6 CEDU (giusto processo)

    Garantisce il principio del giusto processo; la Corte ne trae motivo per ritenere che il contribuente debba poter fare valere le dichiarazioni extraprocessuali a proprio favore per non subire discriminazioni nell'accesso alle prove.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione ICI per l'abitazione principale occorre in genere che l'immobile sia la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; se i familiari non dimorano più nell'immobile, è necessario provare che ciò è avvenuto per una frattura del rapporto di convivenza (separazione di fatto).
  • Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (es. acquisizioni amministrative) non sono automaticamente inammissibili nel processo tributario: possono essere valutate come elementi indiziari e, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono fondare presunzioni utili al giudice.
  • Il divieto di prova testimoniale previsto per il processo tributario non impedisce la valutazione delle dichiarazioni raccolte in fase amministrativa; inoltre il contribuente ha il diritto di introdurre in giudizio dichiarazioni extraprocessuali a suo favore per rispettare il principio di parità tra le parti.
  • Le norme agevolative fiscali vanno interpretate restrittivamente: la mera diversa residenza anagrafica di un familiare non basta a escludere l'agevolazione se il contribuente riesce a dimostrare, con mezzi idonei, la separazione di fatto.
  • Se l'organo giurisdizionale esclude impropriamente la valutazione di dichiarazioni extraprocessuali o compie una valutazione probatoria errata, la Cassazione può cassare e rinviare per una nuova valutazione delle prove alla luce dei criteri indicati.

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