Cassazione Penale, Sentenza n. 03925/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge (in relazione agli artt. 125 e 545-bis c.p.p. e 62-bis c.p.) per omissione di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive: la motivazione della corte d'appello (che rinviava a quella di primo grado) sarebbe apodittica e priva di riferimenti al diniego delle attenuanti; inoltre il tribunale non avrebbe avvisato sull'applicabilità delle pene sostitutive, che erano state richieste in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può disporre la sostituzione della pena detentiva breve "ex officio" se nell'atto di impugnazione non è stata formulata una specifica e motivata richiesta; ha inoltre ricordato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'allegazione di elementi di segno positivo e che, nel caso concreto, la reiterazione delle evasioni in pochi giorni legittimamente ha portato a un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
Definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; usata come titolo di reato oggetto del giudizio.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma rilevante nella contestazione di violazione di legge relativa alla motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati generici e insufficienti.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legge; la Corte ha rilevato che i motivi di appello/ricorso fondati su tale norma erano esposti in modo generico e privi di specifiche deduzioni idonee a sostenere la richiesta di sostituzione della pena.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ricordato che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo provanti una diversa valutazione della personalità o delle circostanze; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Interpretata come disposizione che esclude la possibilità per il giudice d'appello di convertire d'ufficio la pena detentiva in pene sostitutive se non è stata specificamente e motivatamente richiesta nell'atto di impugnazione.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista da questa norma, motivando che mancavano le condizioni (es. occasionalità del fatto); tale valutazione non è stata contestata in modo efficace dal ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può sostituire "ex officio" una pena detentiva breve con pene sostitutive: la conversione richiede una specifica e motivata richiesta nell'atto di impugnazione.
- Le doglianze formulate in termini generici, senza allegazione di elementi fattuali positivi, sono inammissibili: occorre dedurre fatti concreti e specifici per ottenere l'esame o l'accoglimento di istanze (es. pene sostitutive, attenuanti).
- L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) non sussiste per semplice mancanza di elementi negativi: è necessaria la prova di elementi di segno positivo che giustifichino il beneficio.
- L'omessa trattazione di istanze o richieste in sede di impugnazione non rende per ciò sola nulla la decisione di merito quando quelle istanze risultino improponibili per genericità o manifesta infondatezza.
- La reiterazione del comportamento criminoso (es. più evasioni in breve tempo) costituisce elemento rilevante nella valutazione negativa della personalità e può legittimare il rifiuto delle attenuanti o di benefici sostitutivi.
- Ricorsi alla Corte di cassazione basati su vizi di motivazione devono esporre concretamente i profili di illegittimità: censure generiche sono presumibilmente inammissibili e condurranno a condanna per spese e somme a carico del ricorrente.
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