Cassazione Penale, Sentenza n. 19392/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Torre Annunziata che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per furto aggravato (mezzo fraudolento), violenza sulla cosa e rilevante danno patrimoniale. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice cautelare, con motivazione per relationem e mera ripetizione di brani della richiesta del PM; 2) l'omessa trasmissione al riesame di atti di discovery, in particolare degli esiti completi delle intercettazioni e dei dati estratti dai telefoni, con conseguente pregiudizio per la difesa che non avrebbe potuto utilizzare messaggi favorevoli al ricorrente; 3) l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coindagato Zito alla polizia giudiziaria, ritenute inutilizzabili per mancanza di sottoscrizione dell'annotazione di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il Tribunale aveva compiuto un effettivo vaglio critico del compendio indiziario e la motivazione per relationem non equivale automaticamente a mancanza di autonoma valutazione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità e la mancata indicazione degli atti specifici ed della loro incidenza decisiva sul quadro indiziario; ha inoltre precisato che la mancata trasmissione di decreti autorizzativi non annulla automaticamente la misura cautelare ma può determinare soltanto l'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni ove dimostrata la loro illegittimità. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento secondo il quale le dichiarazioni spontanee raccolte in annotazioni della polizia giudiziaria possono essere utilizzate se è possibile accertare la libertà della decisione del dichiarante; inoltre nel caso di specie le dichiarazioni non erano decisive perché gli indizi a carico del ricorrente risultavano confermati da elementi autonomi (videoriprese, riscontri sui movimenti dei veicoli). La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e ha mandato gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta di autonoma e motivata valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi: la Corte ricorda che la motivazione per relationem non determina automaticamente la nullità se dal provvedimento emerge un effettivo vaglio critico e conoscenza degli atti
art. 8, comma 2, legge n. 47 del 16/04/2015
Richiamata dalla giurisprudenza come parametro della valutazione sulla motivazione delle misure cautelari; la novella non esclude la possibilità di motivazione per relationem purché vi sia effettivo esame critico
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
Riguardano i presupposti e la motivazione delle misure cautelari: il giudice deve valutare i presupposti e rendere controllabili le ragioni della decisione
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Regola la documentazione relativa alle intercettazioni e la loro trasmissione al giudice; la Corte precisa che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può incidere sull'utilizzabilità degli esiti delle captazioni se viene provata l'illegittimità
art. 267 e art. 268 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni e sui casi e limiti dell'utilizzo delle captazioni: la loro violazione può rendere inutilizzabili le intercettazioni se dimostrata
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte richiama l'orientamento che ammette tali dichiarazioni se è possibile accertare la libertà della decisione del dichiarante
art. 357 cod. proc. pen.
Riguarda le formalità della verbalizzazione degli atti della polizia giudiziaria; il ricorrente contestava l'annotazione priva di sottoscrizione ma la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione nel contesto probatorio complessivo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamato in relazione ai vincoli di illustrazione delle censure
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma menzionata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione (formalità esecutive previste dalla Corte)
Massime di principio
- La motivazione per relationem in un provvedimento cautelare non è automaticamente nulla: è ammissibile se dal complesso del provvedimento emerge un effettivo vaglio critico e la conoscenza degli atti da parte del giudice
- In sede di impugnazione è necessario indicare con precisione quali atti si reputano inutilizzabili e spiegare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario; la genericità porta all'inammissibilità del motivo
- La mancata trasmissione di decreti autorizzativi o di elementi di discovery non comporta di per sé l'annullamento della misura cautelare; può però determinare l'inutilizzabilità delle captazioni se viene dimostrata la loro illegittimità e la difesa ha formulato richiesta tempestiva
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e non verbalizzate possono essere utilizzate se è possibile accertare la libertà della decisione del dichiarante e se non sono state presentate prove che le rendano decisive e prive di riscontro
- In generale, per ottenere successo in Cassazione contro misure cautelari occorre dimostrare specificamente l'errore del giudice nel valutare i presupposti di legge (assenza di gravi indizi o esigenze cautelari) e non limitarsi a censurare la forma della motivazione
- Se il giudice del merito dispone riscontri probatori autonomi (es. videoriprese, riscontri sui movimenti), la rilevanza di singole dichiarazioni o captazioni può essere ridotta nella valutazione complessiva degli indizi
- La difesa deve esercitare tempestivamente il diritto alla discovery e segnalare con precisione eventuali carenze documentali per consentire al giudice di riesame un controllo efficace
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