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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32096/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la confisca dell'intero compendio aziendale disposta con il decreto n. 90/2019. Hanno dedotto violazione di legge e carenza della motivazione in relazione all'attualita della pericolosita sociale di Pietro Nicola Mazzagatti per il periodo 2009-2017, sostenendo che il giudice del rinvio non ha adeguatamente rispettato le indicazioni della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e non ha fornito una motivazione rafforzata idonea a superare il precedente giudicato e la valutazione del Tribunale di Reggio Calabria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze sulla carenza motivazionale. Ha affermato che il giudice del rinvio non ha fornito argomentazioni concrete e specifiche per dimostrare l'attualita della pericolosita sociale nel periodo 2009-2017 e che la valorizzazione di fatti successivi o remote condanne irrevocabili non giustifica, da sola, la misura relativa al periodo considerato. Per questi motivi il decreto impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 29

    Richiama il principio secondo cui il giudice deve valutare il precedente giudicato; la Corte evidenzia che, quando si chiede di superare un precedente giudicato, occorre una motivazione rafforzata e specifica sui punti indicati dalla pronuncia di annullamento.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a) e b)

    Norme relative ai presupposti delle misure di prevenzione patrimoniale: la Corte richiede motivazione concreta e specifica in ordine all'attualita della pericolosita sociale che giustifichi la misura.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 16, comma 1, lett. a)

    Collegata alla qualificazione della pericolosita sociale; la sentenza censura l'assenza di adeguata argomentazione su tali requisiti per il periodo rilevante.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

  • legge 31/05/1965 n. 575, art. 3 ter

    Richiamata a supporto del principio che limita il sindacato di merito in sede di legittimità sulle misure di prevenzione, in quanto richiamata dalla normativa vigente.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1

    Fondamento formale delle censure dedotte: consente il motivo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, consente di denunciare motivazione inesistente o meramente apparente, non la mera illogicità manifesta.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limitazione dell'estensione del riesame in sede di cassazione; la Corte ricorda i limiti procedurali dell'impugnazione nei procedimenti di prevenzione.

  • legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4

    Richiamata per evidenziare il quadro normativo storico che ha portato alle limitazioni del sindacato in sede di cassazione sulle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; tuttavia la Corte può censurare l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione.
  • Dopo un annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice ad quem deve motivare in modo specifico e puntuale sui singoli punti indicati dalla pronuncia rescindente; motivazioni generiche o apparenti determinano l'annullamento.
  • L'eventuale insorgenza di condanne irrevocabili successive o di indagini recenti non può, di per sé, ricostruire retroattivamente l'attualita della pericolosita riferita a un periodo anteriore senza argomentazione che colleghi concretamente quei fatti al periodo oggetto di valutazione.
  • Il giudice deve distinguere i diversi periodi temporali rilevanti e motivare la rilevanza dei comportamenti e dei beni per ciascun arco temporale, specie quando alcuni beni sono stati acquisiti prima del periodo considerato.
  • La presunzione relativa di stabilita del vincolo associativo richiede la presenza di elementi sintomatici concreti; non può essere l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualita della pericolosita.
  • In ricorsi di legittimità relativi a misure di prevenzione, chi impugna deve dimostrare la carenza di motivazione nel senso preveduto dalla giurisprudenza di legittimità (inesistenza o mera apparenza), non la semplice diversa valutazione di merito.

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