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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09146/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite riguarda una successione testamentaria nella quale erano state prospettate più schede olografe attribuite alla defunta. In primo grado era stata accolta la domanda riconvenzionale di alcuni convenuti, con dichiarazione di loro qualità di eredi e condanna alla restituzione dei beni. In appello, gli eredi della parte soccombente avevano censurato la decisione sostenendo, in sintesi, che il testamento posto a base dell'esito fosse apocrifo e che la verificazione grafologica fosse stata svolta su copie fotostatiche e non sugli originali, nonostante il disconoscimento dell'autenticità. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è stata denunciata violazione di norme processuali e sull'onere della prova, deducendo che il giudizio di verificazione di un testamento olografo non può fondarsi su copia ma richiede l'esame dell'originale, e che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere tardiva la contestazione relativa alla mancanza degli originali. Con il secondo motivo è stata dedotta omessa pronuncia su questioni relative alla prova dell'acquisto della qualità di eredi da parte di alcuni beneficiari e al preteso vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado quanto al riconoscimento di tale qualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel giudizio di verificazione del testamento olografo, l'accertamento grafologico deve essere svolto sull'originale del documento, perché solo l'originale consente un esame affidabile ai fini dell'attribuzione della scrittura al de cuius. Ha inoltre precisato che la contestazione dell'operato del consulente sotto il profilo dell'oggetto dell'indagine, cioè dell'uso della copia anziché dell'originale, non è soggetta a decadenza se sollevata in appello, poiché attiene al merito dell'accertamento e non a una nullità processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio sull'esame dell'originale del testamento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia e il preteso vizio di ultrapetizione; la Corte non esamina il motivo perché assorbito

  • art. 116 c.p.c.

    evocato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione della consulenza tecnica

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare asserita mancanza o insufficienza di motivazione

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento di scrittura privata

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    il disconoscimento della sottoscrizione comporta la necessità della verificazione e, se la parte vuole avvalersi della scrittura, deve produrre l'originale

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in tema di verificazione della scrittura privata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova sulla parte che intende far valere il documento disconosciuto

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica perde efficacia probatoria quando venga contestata anche l'esistenza dell'originale

  • art. 345 c.p.c.

    non ostacola la deduzione in appello di censure valutative sull'attendibilità della consulenza tecnica

  • art. 157 c.p.c.

    la preclusione riguarda solo le nullità relative, non le contestazioni di merito sull'indagine peritale

  • art. 195 c.p.c.

    il termine per le osservazioni alla c.t.u. ha natura ordinatoria e non preclude successive contestazioni di merito

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato per i poteri del giudice di direzione del processo in procedimenti non soggetti alla novella del 2009

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata, per avere efficacia probatoria, deve essere autenticabile/verificabile secondo legge; ciò non è affidabile se l'esame è fatto sulla copia

  • art. 588 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla distinzione tra disposizioni ereditarie e legati nel testamento

  • artt. 474, 475, 476, 480 c.c.

    richiamati nel secondo motivo, ma non decisivi per la definizione del ricorso, rimasto assorbito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione della scheda testamentaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di verificazione di un testamento olografo, l'accertamento grafologico deve svolgersi sull'originale del documento, poiché solo l'originale consente un esame attendibile dei segni grafici e delle caratteristiche rilevanti ai fini dell'attribuzione della sottoscrizione.
  • Se la sottoscrizione o la scrittura privata sono disconosciute, la parte che intende avvalersene deve produrre l'originale; la mera copia fotostatica non è sufficiente a fondare un accertamento di verificazione affidabile.
  • La contestazione circa il fatto che la consulenza tecnica abbia esaminato una copia invece dell'originale attiene al merito dell'accertamento peritale e può essere dedotta anche in appello; non si tratta di una nullità processuale soggetta a preclusione ex art. 157 c.p.c.
  • Le osservazioni critiche alla c.t.u. e i rilievi tecnico-valutativi non sono preclusi dal mancato deposito tempestivo in sede peritale, poiché il termine per le note al consulente ha funzione ordinatoria e acceleratoria.
  • Quando l'esito della verificazione dipende dall'autenticità della scheda testamentaria, il giudice deve verificare d'ufficio che l'accertamento si sia svolto con modalità idonee a garantire la massima affidabilità della prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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