Cassazione Penale, Sentenza n. 2845/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere contestata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e per reati connessi (capi 234-238 e 252). Il ricorrente deduceva: carenza e illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria (sostiene che il rapporto fosse bilaterale e limitato nel tempo con il solo Meduri, cessioni modeste, assenza di partecipazione a riunioni, distribuzione utili o contatti con altri sodali); mancata valutazione dell'insussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa per difetto dell'elemento psicologico; richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; e vizio motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari e della pericolosità concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato l'ordinanza per errore di valutazione applicativa dei criteri per distinguere la mera fornitura dalla partecipazione stabile al sodalizio, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente considerato gli indici fattuali (durata, continuità, quantità, rilevanza economica e centralità per il gruppo) e ha adottato un ragionamento sillogistico che ha posto alla stregua di partecipazione ogni rapporto di fornitura nel territorio. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; le restanti censure sono state assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può sussistere anche in presenza di rapporti di fornitura continuativi quando emergono indici di "affectio societatis" (durata, continuità, modalità di approvvigionamento, contenuto economico, rilevanza per il sodalizio) che trasformano la mera fornitura in partecipazione stabile al sodalizio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Norma evocata dalla difesa per la riqualificazione del fatto; la Corte rimanda al giudice di merito la valutazione dei presupposti di riqualificazione in base agli elementi concreti del caso.
Codice Penale - art. 416-bis.1
Aggravante richiamata nella imputazione; la valutazione dell'elemento psicologico relativo all'agevolazione mafiosa deve essere puntuale e motivata, e la sua carenza può incidere sulla sussistenza dell'aggravante.
Codice di Procedura Penale - art. 309, comma 7
Consente alla Corte di annullare l'ordinanza cautelare e rinviare per nuovo giudizio al Tribunale competente; applicata per disporre il rinvio a seguito dell'annullamento.
Massime di principio
- La mera ripetizione di cessioni di droga non basta a qualificare la partecipazione ad un'associazione: occorrono indici specifici (durata, continuità, modalità di approvvigionamento, rilevanza quantitativa ed economica, centralità dell'acquirente per il sodalizio) che evidenzino la "affectio societatis".
- Il giudice cautelare non può inferire automaticamente la partecipazione al sodalizio dal solo fatto che la fornitura sia avvenuta nel territorio di operatività dell'associazione; deve motivare in concreto come gli elementi superino la sfera del rapporto sinallagmatico.
- Le aggravanti di tipo mafioso richiedono valutazione dell'elemento psicologico: l'assenza di un'adeguata analisi motivata può determinare l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
- Se la Cassazione accoglie un motivo che incide sulla gravità indiziaria, le restanti censure possono essere assorbite e rimandate al giudice di rinvio per una nuova valutazione complessiva.
- Indicazioni per la difesa: nelle memorie cautelari focalizzarsi su elementi temporali e quantitativi delle forniture, sull'assenza di partecipazione a strutture operative o divisione di utili, e sull'assenza di segnali di stabilità e continuità che possano dimostrare adesione al progetto criminoso.
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