Sentenza n. 1734/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardo nella conclusione e nell’approvazione di una procedura di variante urbanistica per l’ampliamento di una struttura ricettiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento, ai sensi dell’art. 2-bis l. 241/1990, del danno da ritardo nella procedura di variante urbanistica avviata nel 2016 per ampliare una struttura ricettiva. Ha dedotto che il SUAP avrebbe impiegato oltre 41 mesi per concludere la conferenza di servizi, a fronte dei termini previsti dagli artt. 14-ter e 14-quater l. 241/1990, e che il Consiglio comunale avrebbe ulteriormente ritardato l’approvazione della variante. La variante, inizialmente respinta nel 2021 con deliberazione poi annullata dal TAR per difetto di motivazione, è stata infine approvata nel gennaio 2024. La ricorrente ha allegato quale danno emergente l’aumento dei costi di materiali e manodopera nel periodo di ritardo, quantificandolo in due ipotesi, pari rispettivamente a euro 353.696,17 e a euro 213.525,17, con richiesta subordinata di CTU o liquidazione equitativa. Ha sostenuto la sussistenza del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo dell’illecito, assumendo che i lavori avrebbero potuto essere realizzati anteriormente. Il Comune ha contestato la sussistenza dei presupposti del risarcimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha qualificato la responsabilità dell’amministrazione per inosservanza dolosa o colposa del termine procedimentale come responsabilità aquiliana, gravando sul ricorrente l’onere di provare l’illecito, il danno-conseguenza, il nesso causale, l’elemento soggettivo e l’assenza di concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il ritardo, di per sé, non costituisce un danno risarcibile: devono essere provate conseguenze dannose attuali e concrete, direttamente riconducibili all’operato amministrativo. Nel caso concreto la società non ha dimostrato di avere effettivamente avviato o organizzato i lavori dopo l’approvazione della variante, né di avere stipulato contratti con imprese o fornitori, assunto impegni economici, avviato procedure di finanziamento o subito perdite di opportunità specifiche. I computi metrici e la relazione tecnica, redatti nel maggio 2024, sono stati ritenuti funzionali alla quantificazione della pretesa giudiziale e non idonei a dimostrare la concreta programmazione dell’intervento. Il danno prospettato è stato quindi considerato meramente ipotetico, potendo la società decidere di non realizzare l’opera, ridimensionarla o eseguirla in futuro a costi inferiori. Il Collegio ha escluso anche la configurabilità di un danno futuro risarcibile, poiché mancavano elementi obiettivi e una rilevante probabilità di verificazione del pregiudizio. È stata inoltre rilevata l’assenza di una specifica lesione dell’interesse a ottenere finanziamenti pubblici. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Il risarcimento da ritardo presuppone, oltre alla violazione del termine, la prova di un danno-conseguenza attuale e concreto, del nesso causale, dell'elemento soggettivo e degli ulteriori elementi della responsabilità aquiliana.
artt. 14-ter e 14-quater l. 241/1990
termine massimo previsto di 90 giorni
La ricorrente li ha invocati per sostenere il superamento del termine di conclusione della conferenza di servizi; la sentenza non riconosce tuttavia, per il solo superamento del termine, il diritto al risarcimento.
art. 30 c.p.a.
ricorso proposto in termini ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito.
art. 2056 c.c.
criteri limitativi di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
La norma è ritenuta espressione di un principio generale applicabile alla quantificazione delle conseguenze risarcibili derivanti dalla responsabilità dell'amministrazione.
art. 1223 c.c.
Rileva, secondo la sentenza, ai fini della delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova dell'esistenza attuale e concreta del danno.
art. 1227 c.c.
condotta atta ad evitare o limitare il danno
Il ricorrente deve dimostrare di non avere concorso colposamente a cagionare il danno e di avere adottato condotte per evitarlo o limitarlo.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo nella conclusione del procedimento ha natura aquiliana; il ricorrente deve provare il fatto illecito, il dolo o la colpa, il danno-conseguenza, il nesso causale immediato e diretto e l'assenza di concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- Il mero superamento del termine procedimentale non integra, di per sé, un danno risarcibile: sono risarcibili soltanto le conseguenze dannose effettive, attuali e concrete prodotte dal ritardo nella sfera giuridica del privato.
- La quantificazione del danno da ritardo non può fondarsi sulla mera possibilità che un'attività economica sarebbe stata intrapresa in precedenza; occorrono elementi obiettivi, quali contratti, impegni economici, attività organizzative o concrete procedure di finanziamento, idonei a dimostrare la reale programmazione dell'intervento e il nesso causale con il ritardo amministrativo.
- Il danno futuro è risarcibile solo quando la sua verificazione sia sorretta da una rilevante probabilità, desumibile da fatti già accertati e inequivocamente sintomatici secondo un criterio di normalità; non sono risarcibili danni meramente eventuali o solo possibili.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio e non può sostituire la prova del danno-conseguenza, del suo carattere attuale o della probabilità qualificata della sua futura verificazione.
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