Sentenza del 15/02/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di accertamento Irpef - Irap - Raddoppio dei termini - Omesso contraddittori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento per due ragioni principali: l'applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento e l'omesso contraddittorio endoprocedimentale. Quanto al raddoppio, la questione riguardava se fosse sufficiente la sussistenza dell'obbligo di trasmettere una denuncia penale oppure se fosse necessaria la sua effettiva presentazione. Quanto al contraddittorio, è stata dedotta la mancata interlocuzione preventiva con il contribuente e la conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per i fatti tributari, non dalla prova che la denuncia sia stata effettivamente presentata. In materia di contraddittorio, l'omissione non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il giudice deve verificare, secondo un giudizio concreto, se il contribuente abbia indicato elementi difensivi che avrebbero potuto condurre a un diverso risultato. Il riferimento è ai principi affermati dalla Cassazione, tra le altre, nelle sentenze n. 960/2015, n. 959/2015 e n. 4314/2015. Sulla base del contenuto fornito, l'esito complessivo risulta favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale
Il raddoppio dei termini è collegato alla sussistenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia penale.
Principi sul contraddittorio endoprocedimentale
L'omesso contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto. Il giudice deve valutare la cosiddetta prova di resistenza, verificando se il contribuente avrebbe potuto fornire argomenti o documenti idonei a determinare un esito diverso.
Cassazione, sentenze n. 960/2015, n. 959/2015 e n. 4314/2015
Le pronunce richiamate affermano che la violazione del contraddittorio deve essere valutata in concreto e che il contribuente deve evidenziare quali difese avrebbe potuto esercitare e quale possibile incidenza avrebbero avuto sul risultato dell'accertamento.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un accertamento soggetto a raddoppio, occorre accertare se i fatti contestati integrassero astrattamente un obbligo di denuncia penale, senza che sia sempre necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia.
- La semplice omissione del contraddittorio non è normalmente sufficiente, da sola, per ottenere l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare concretamente le osservazioni, i documenti o le contestazioni che avrebbe presentato.
- Il giudice deve valutare se il contraddittorio omesso avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento; in mancanza di una concreta prova di possibile risultato diverso, la doglianza può essere respinta.
- La valutazione deve distinguere tra violazioni procedurali automaticamente invalidanti e irregolarità la cui rilevanza dipende dal pregiudizio effettivamente arrecato al contribuente.
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