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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33545/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente indagato)

La controversia

La vicenda cautelare riguardava un articolato meccanismo fraudolento relativo all’acquisto di argento puro, indicato nelle fatture come verghe argentifere soggette al regime IVA ordinario anziché all’inversione contabile. Le società fornitrici emettevano fatture per operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, mentre società cartiere omettevano le dichiarazioni fiscali e il versamento dell’IVA. Nei confronti della società ricorrente era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e al corrispondente illecito amministrativo dell’ente previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro nei confronti dell’ente. Il pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, l’erronea individuazione del profitto e del prezzo del reato: secondo la prospettazione accusatoria, l’IVA corrisposta alla società emittente avrebbe costituito il prezzo del reato, quale compenso per l’emissione delle fatture, oppure avrebbe dovuto essere considerata nel profitto confiscabile. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe potuto integrare il provvedimento genetico e mantenere il sequestro sulla base di altri reati, tra cui l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa dichiarazione e il delitto associativo. La difesa ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che, per l’emittente delle fatture, il profitto derivante dall’evasione fiscale realizzata dall’utilizzatore non è confiscabile e che il prezzo eventualmente sequestrabile coincide soltanto con il compenso pattuito o percepito per l’emissione, non individuato nel caso concreto. Ha inoltre dedotto i limiti del potere del giudice del riesame e contestato la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, precisando che la vicenda cautelare riguardava esclusivamente il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti e il corrispondente illecito dell’ente, non anche il reato associativo o quello di utilizzazione delle fatture. Per l’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 il profitto non può essere parametrato all’imposta evasa dal terzo utilizzatore; è invece astrattamente confiscabile, e quindi sequestrabile, il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito dall’emittente per la propria condotta. La prospettazione dell’IVA versata dal destinatario come prezzo del reato avrebbe comportato un mutamento delle basi fattuali e giuridiche del sequestro, poiché il provvedimento genetico faceva riferimento al profitto e non al prezzo. La Corte ha inoltre escluso che il giudice del riesame potesse mantenere o integrare il sequestro fondandolo su reati diversi da quelli posti alla base della domanda cautelare originaria. Il potere di confermare la misura per ragioni diverse non consente di porla a fondamento di un fatto diverso o di modificare i presupposti applicativi della misura, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, essendo diretto a consentire a terzi l’evasione, non comporta per l’emittente un profitto parametrato all’imposta evasa dal terzo utilizzatore; può invece configurarsi un prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    La disciplina derogatoria impedisce di configurare automaticamente il concorso tra emittente e utilizzatore per il solo fatto dell’emissione o della sola utilizzazione delle fatture false.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Il profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si identifica nell’imposta evasa; tale reato non costituiva tuttavia la base della misura cautelare esaminata.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    L’eventuale fumus relativo all’omessa dichiarazione non può fondare la misura nel giudizio di riesame quando tale reato non era compreso nella domanda cautelare originaria.

  • art. 240 c.p.

    Profitto e prezzo del reato sono categorie normative distinte e non possono essere utilizzate indistintamente per giustificare la confisca.

  • art. 110 c.p.

    La disciplina ordinaria del concorso può operare tra emittente e utilizzatore solo quando siano poste in essere condotte ulteriori rispetto alla mera emissione o utilizzazione, nei limiti stabiliti dall’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    La confisca nei confronti dell’ente presuppone la corretta individuazione del profitto o del prezzo del reato presupposto secondo la fattispecie concretamente posta alla base della misura.

  • art. 53 d.lgs. n. 231/2001

    Il sequestro preventivo nei confronti dell’ente è ammissibile nei limiti degli oggetti confiscabili in relazione al reato presupposto contestato.

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001

    L’illecito amministrativo dell’ente corrispondente al reato tributario presupposto non consente di ampliare autonomamente l’oggetto della misura oltre i presupposti fattuali e giuridici della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il profitto confiscabile non coincide con l’imposta evasa dal terzo che utilizza le fatture, poiché l’emittente non consegue direttamente tale vantaggio fiscale.
  • Per il delitto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, il prezzo suscettibile di confisca e di sequestro preventivo è costituito dal compenso pattuito o percepito dall’emittente quale controprestazione per l’emissione delle fatture false.
  • Profitto e prezzo del reato sono categorie giuridiche distinte; non è consentito qualificare come prezzo una somma che, nella domanda cautelare e nel provvedimento genetico, era stata prospettata come profitto, quando ciò comporti un mutamento delle basi fattuali e giuridiche della misura.
  • Il profitto dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, normalmente identificabile nell’imposta evasa, non può essere imputato all’emittente in assenza di un concorso nel distinto reato dell’utilizzatore; il regime derogatorio dell’art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 esclude il concorso fondato sulla sola emissione o sulla sola utilizzazione.
  • Nel procedimento cautelare incidentale il giudice del riesame può confermare la misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, ma non può fondarla su un fatto diverso o su reati non compresi nella domanda cautelare originaria, perché ciò modifica i presupposti applicativi della misura e viola il contraddittorio e il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseReati presuppostoSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariResponsabilità enti (231)Misure cautelariProcesso penale
IstitutiConfisca

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