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Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO - società cancellata dal registro delle imprese - sopravvivenza fiscale quinquennale - decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 ottobre 2014, relativa a un debito di oltre 1,1 milioni di euro per IVA, sanzioni e interessi riferito alla società G. Costruzioni S.r.l. La società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 13 novembre 2012. Il punto centrale riguardava l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che ha differito di cinque anni, nei rapporti fiscali, gli effetti estintivi della cancellazione della società. L'Amministrazione sosteneva che la disposizione fosse procedurale e retroattiva; il ricorrente sosteneva invece che fosse sostanziale e applicabile solo alle cancellazioni successive alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al ricorrente. Ha stabilito che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle società cancellate dal Registro delle imprese dopo il 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore. Poiché G. Costruzioni S.r.l. era stata cancellata nel novembre 2012, la società doveva considerarsi già estinta al momento della notifica. La notifica della comunicazione ipotecaria, effettuata nei confronti di una società inesistente e di un soggetto che non era più liquidatore, è stata ritenuta inesistente. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto; l'appello incidentale di Equitalia Nord è stato dichiarato inammissibile per tardività, mentre è stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, salva la disciplina dei rapporti residui e della responsabilità dei soci.

    Nel regime ordinario applicabile alla controversia, la cancellazione produce l'estinzione della società, rendendo giuridicamente inefficaci o inesistenti gli atti successivamente notificati direttamente alla società estinta.

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    L'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi.

    La disposizione introduce una deroga temporanea alla regola ordinaria dell'immediata estinzione, ma ha natura sostanziale e non interpretativa. Pertanto non può essere applicata alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    La norma è stata richiamata per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina quinquennale introdotta dal d.lgs. n. 175/2014.

  • Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

    Il principio rafforza l'esclusione della retroattività della nuova disciplina sugli effetti fiscali della cancellazione societaria.

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato richiamato da Equitalia in relazione alla presunta tardività dell'impugnazione delle cartelle, ma la questione non ha inciso sull'esito finale della controversia.

Massime di principio

  • La disciplina quinquennale prevista dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 si applica, secondo l'orientamento richiamato dalla sentenza, solo alle società cancellate dal Registro delle imprese dopo il 13 dicembre 2014.
  • Per le società cancellate prima di tale data, l'estinzione opera secondo la disciplina ordinaria dell'art. 2495 c.c.; gli atti fiscali notificati direttamente alla società già estinta possono essere qualificati come inesistenti o comunque privi di efficacia.
  • L'estinzione della società non implica automaticamente l'estinzione dei debiti: i creditori possono eventualmente agire nei confronti di soci, liquidatori o altri responsabili, ma devono individuare correttamente il soggetto e il titolo della responsabilità.
  • Un atto notificato all'ex liquidatore non è automaticamente valido nei confronti di quest'ultimo se non viene contestata e motivata una sua personale responsabilità tributaria.
  • La tempestiva impugnazione può sanare alcuni vizi formali della notificazione, ma non necessariamente l'inesistenza giuridica di un atto indirizzato a una società già estinta.
  • Nel giudizio tributario, chi è risultato totalmente soccombente in primo grado deve rispettare il termine ordinario per impugnare; un appello incidentale tardivo non può essere utilizzato per ottenere una rimessione in termini.
  • La verifica della validità di un atto di riscossione richiede quindi di controllare sia la data di cancellazione della società sia la data dell'atto, il destinatario formale e l'eventuale esistenza di un autonomo titolo di responsabilità del socio o del liquidatore.

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