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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA proponendo una rendita catastale di Euro 38.222,50. L’Ufficio aveva invece determinato una rendita maggiore, pari a Euro 60.933,00. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione da parte della Commissione Tributaria Regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: l’asserita inesistenza o invalidità della notificazione dell’appello, effettuata in busta chiusa anziché in plico senza busta; il difetto di motivazione dell’avviso per la mancata allegazione del foglio dei conteggi estimativi; la violazione delle regole sul classamento degli immobili a destinazione speciale per asserita mancanza di una stima diretta dell’opificio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione dell’appello in busta chiusa costituisse una mera irregolarità, non avendo la contribuente contestato né il contenuto della busta né la sua riferibilità alla parte. Ha inoltre confermato che l’avviso era adeguatamente motivato, poiché il conteggio estimativo risultava allegato alla notifica e la rettifica era collegata all’ampliamento dell’immobile e alla dichiarazione DOCFA. L’eventuale errore sulla presenza dell’allegato avrebbe comunque dovuto essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la stima diretta dell’immobile, fondata su valori unitari delle diverse opere edilizie e comparata con i costi di ricostruzione di fabbricati analoghi. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 53, comma 2

    Nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell’atto di appello deve avvenire secondo le forme previste dalla disciplina processuale.

    La spedizione dell’atto in busta chiusa anziché in plico senza busta, quando il contenuto e la riferibilità dell’atto non siano contestati, determina una mera irregolarità e non l’inesistenza della notificazione.

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 3 e 4

    Le modalità di notificazione postale devono essere valutate in concreto; l’irregolarità formale non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto quando non abbia inciso sulla conoscibilità e riferibilità dello stesso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2; Legge n. 212 del 2000, art. 7; Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Gli atti dell’amministrazione devono essere motivati e consentire al contribuente di comprendere i presupposti, i criteri e le ragioni della pretesa. La motivazione è sufficiente quando l’avviso e i suoi allegati rendono verificabile il percorso estimativo seguito.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende contestare l’adeguatezza o l’esistenza degli elementi posti a fondamento della decisione deve fornire la relativa prova processuale.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore di percezione relativo al contenuto degli atti o dei documenti processuali, se decisivo, deve essere fatto valere mediante revocazione e non attraverso un ordinario motivo di ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28 e 30

    Per gli immobili a destinazione speciale, come gli opifici di categoria catastale D, il classamento deve essere effettuato mediante stima diretta dell’ufficio, secondo criteri tecnici idonei a determinare il valore economico del bene.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13

    La disciplina catastale richiede che l’attribuzione o rettifica della rendita sia sostenuta da elementi tecnici e da una motivazione sufficiente a consentire il controllo della correttezza della stima.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, un vizio formale della notificazione non comporta necessariamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se il destinatario abbia comunque potuto identificarne il contenuto e la provenienza e se abbia subito un concreto pregiudizio.
  • Gli avvisi di rettifica della rendita catastale sono motivati adeguatamente quando indicano il metodo estimativo, i dati utilizzati e gli elementi tecnici posti a base della determinazione, anche mediante allegati richiamati o notificati insieme all’atto.
  • Per gli immobili industriali o comunque a destinazione speciale, la stima diretta può essere dimostrata attraverso l’attribuzione di valori unitari alle componenti edilizie e il confronto con costi di ricostruzione o immobili analoghi.
  • La Cassazione non riesamina normalmente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando siano sorretti da una motivazione congrua; le contestazioni devono quindi concentrarsi su effettive violazioni di legge o su vizi processuali rilevanti.
  • Se la doglianza riguarda una svista del giudice nella lettura di un documento, si tratta potenzialmente di errore revocatorio e non di un ordinario vizio di motivazione o di violazione di legge.
  • La contestazione della rendita catastale deve essere supportata da elementi tecnici specifici, idonei a dimostrare l’erroneità dei valori, dei coefficienti o del metodo utilizzato dall’amministrazione.

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