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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1780 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Prescrizione crediti erariali e diritti camerali- termine decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che i crediti relativi a Irpef, Irap e Iva si prescrivono in dieci anni. La medesima durata decennale è stata riconosciuta per i diritti camerali, in mancanza di una norma speciale. Il testo non indica l'esito processuale concreto, né consente di identificare quale parte abbia prevalso nel giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali relativi a Irpef, Irap e Iva, nonché ai diritti camerali. È stato ritenuto applicabile il termine ordinario decennale, poiché le obbligazioni tributarie non costituiscono prestazioni periodiche: ogni annualità deriva da una nuova e autonoma valutazione sulla sussistenza del presupposto impositivo. Per i diritti camerali, in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda un termine diverso, trova applicazione anch'esso il termine decennale ordinario.

Norme richiamate

  • Articolo 2946 del Codice civile

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    In assenza di un termine speciale, ai crediti erariali e ai diritti camerali si applica il termine ordinario decennale.

  • Normativa in materia di Irpef, Irap e Iva

    Le obbligazioni relative ai singoli periodi d'imposta sono autonome e non costituiscono prestazioni periodiche ai fini della prescrizione; pertanto, il relativo credito si prescrive ordinariamente in dieci anni.

  • Normativa sui diritti camerali

    In mancanza di una specifica disposizione che stabilisca un termine prescrizionale diverso, i diritti camerali sono soggetti al termine ordinario decennale.

Massime di principio

  • Per stabilire il termine di prescrizione di un credito tributario occorre verificare prima se esista una norma speciale; in assenza di tale norma, si applica ordinariamente il termine decennale.
  • I tributi dovuti per annualità diverse non sono normalmente considerati un'unica prestazione periodica, perché ogni anno nasce un'obbligazione autonoma basata su un distinto presupposto impositivo.
  • La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna annualità e decorre, in linea generale, dal momento in cui il credito può essere fatto valere.
  • Anche per i diritti camerali, se non è previsto uno specifico termine più breve, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Il termine può essere interrotto da atti idonei, come notifiche o intimazioni di pagamento; dopo l'interruzione può iniziare un nuovo periodo prescrizionale, secondo la disciplina applicabile.

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