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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04648/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione sostenendo di non essere stato a conoscenza del proseguimento del processo di appello: dopo essere giunto in Italia e aver partecipato all'udienza di convalida, sarebbe tornato in Romania e non avrebbe più avuto contatti con il difensore d'ufficio, presso il cui studio erano state effettuate le notifiche. Sosteneva di non essersi sottratto volontariamente al processo e invocava, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della regola transitoria che esclude l'applicabilità dell'art. 175 c.p.p. alle sentenze pronunciate prima della riforma (D.Lgs. n.150/2022), per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'imputato fosse "considerato presente" ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. dopo la comparizione e il rinvio con concessione di termini a difesa; che il giudizio direttissimo si sia svolto regolarmente ai sensi degli artt. 558 co. 6 e 7 c.p.p.; che non siano stati allegati né provati fatti costituenti caso fortuito o forza maggiore tali da giustificare la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; che la richiesta tardiva (oltre i termini di legge) rendesse comunque inammissibile l'istanza; e che i rilievi costituzionali proposti fossero infondati alla luce della discrezionalità del legislatore in materia transitoria e della giurisprudenza consolidata. Per effetto della declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana o non si presenta alle udienze successive è da considerarsi presente, giustificando così il proseguimento del giudizio in sua assenza

  • art. 558 comma 6 cod. proc. pen.

    "se l'arresto è convalidato [...] si procede immediatamente al giudizio"

    Secondo la Corte il rito direttissimo, una volta convalidato l'arresto, autorizza il rapido svolgimento del dibattimento e giustifica il proseguimento anche dopo la concessione di termini a difesa

  • art. 558 comma 7 cod. proc. pen.

    "l'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa [...] Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine"

    La Corte ha ritenuto rispettata la procedura: il termine a difesa fu concesso e, alla successiva udienza, l'imputato non comparve, rimanendo pertanto "considerato presente"

  • art. 175 cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore"

    La norma richiede prova di caso fortuito o forza maggiore e rispetto del termine dei 10 giorni: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato né provato tali eventi e abbia inoltre tardato nella presentazione

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89 comma 3

    La disposizione transitoria esclude l'applicazione dell'art. 175 c.p.p. alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto la regola transitoria conforme alla discrezionalità legislativa e non in contrasto con la Costituzione nel caso di specie

  • art. 581 comma 1‑quater cod. proc. pen.

    Rilevata la disciplina che impone al difensore d'ufficio di ottenere un mandato specifico per proseguire le impugnazioni, la Corte ha ricordato tuttavia che il difensore di ufficio può nominare un sostituto cassazionista e proporre ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha altresì disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa nella predisposizione dei motivi

  • Artt. 3 e 24 Cost.

    Le censure costituzionali proposte in relazione alla regola transitoria sono state ritenute infondate: la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza sulla ampia discrezionalità del legislatore in materia transitoria

  • Giurisprudenza (Sez. U. De Pascalis e altre pronunce richiamate)

    La Corte ha richiamato criteri interpretativi su caso fortuito/forza maggiore (De Pascalis) e precedenti sul rito direttissimo e sulla contumacia per sostenere la correttezza del procedimento

Massime di principio

  • Nel rito direttissimo l'imputato che ha partecipato alla prima udienza e poi non si presenta ai successivi incontri può essere considerato "presente" e il processo può proseguire regolarmente; la mancata partecipazione non equivale automaticamente a sottrazione volontaria se però non viene dimostrato un impedimento straordinario
  • La richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. richiede prova di caso fortuito o forza maggiore e il rispetto del termine decadenziale (10 giorni dalla cessazione dell'evento): assenze o disguidi comunicativi non provati non giustificano la restituzione
  • La tempestività della domanda è essenziale: domande tardive (oltre i termini di legge) sono inammissibili anche quando si deducono problemi di comunicazione con il difensore
  • La regola transitoria che limita l'applicabilità di nuovi istituti processuali alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma gode di ampia discrezionalità legislativa e, salvo palese irragionevolezza, non è agevolmente censurabile per violazione degli artt. 3 o 24 Cost.
  • Il difensore di ufficio che ha proposto appello può, se necessario, nominare un sostituto abilitato alla cassazione per proporre il gravame: la carenza di contatto tra imputato e difensore non esclude a priori la possibilità di impugnazione da parte del difensore stesso
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare immediatamente e in modo concreto l'impossibilità di partecipare (es. eventi imprevedibili e irresistibili) e rispettare i termini per la presentazione delle istanze per non pregiudicare le possibilità di impugnazione

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