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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20648/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IRPEG risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 1991, presentata originariamente da una cassa rurale poi mutata in denominazione e, successivamente, cessionaria di azienda bancaria confluita nell'attuale società resistente. La contribuente aveva indicato un rilevante credito d'imposta, formato da ritenute d'acconto e da credito per dividendi, e dopo varie istanze di rimborso non soddisfatte aveva impugnato il silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che il credito fosse noto all'Ufficio perché esposto in dichiarazione e supportato da documentazione prodotta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c.: secondo l'Ufficio, il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sul credito in capo alla contribuente, nonostante la contestazione del credito stesso. In particolare, l'Agenzia sosteneva che la contribuente avrebbe dovuto produrre la documentazione completa dei versamenti e non solo le attestazioni di ritenuta, e che i precedenti di legittimità richiamati dalla CTR riguardassero fattispecie diverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che, nei rapporti di imposta, l'attestazione del sostituto d'imposta costituisce prova tipica ma non esclusiva della ritenuta subita; inoltre, per effetto del principio di collaborazione e buona fede, non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione. La CTR, valorizzando l'indicazione del credito nella dichiarazione e la produzione di quaranta attestazioni di ritenuta d'acconto, ha implicitamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla contribuente e ha correttamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di specifica contestazione. Ne è derivata la conferma del diritto al rimborso e la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova; la Corte afferma che il contribuente aveva assolto il proprio onere mediante la documentazione prodotta, sicché spettava all'Ufficio contestare specificamente il credito.

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nel testo anteriore alle modifiche del 1994, la certificazione della ritenuta alla fonte era considerata prova tipica della ritenuta stessa; nel regime successivo la prova non è esclusiva e può essere fornita anche con mezzi equipollenti.

  • art. 1 d.l. 31 maggio 1994, n. 300

    le modifiche normative hanno attenuato la rilevanza formale della certificazione del sostituto d'imposta, rendendo ammissibile la prova della ritenuta con mezzi alternativi.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    impone collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; non possono essere richiesti documenti già in possesso dell'Ufficio.

  • art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241

    esprime il principio per cui l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti già in suo possesso rilevanti per la decisione del procedimento.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    conferma il dovere dell'amministrazione di acquisire d'ufficio la documentazione già disponibile presso l'ente impositore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che fonda il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il contribuente che chieda il rimborso di un credito d'imposta può assolvere l'onere probatorio anche mediante attestazioni del sostituto d'imposta, che sono prova tipica ma non esclusiva della ritenuta subita.
  • Quando il contribuente produce documentazione idonea a comprovare il credito, spetta all'Amministrazione formulare contestazioni specifiche e motivate; non è sufficiente una generica negazione del credito.
  • In base ai principi di collaborazione e buona fede, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere dal contribuente documenti o informazioni già nella propria disponibilità o comunque agevolmente acquisibili d'ufficio.
  • Nel processo tributario, l'eccezione del contribuente circa il possesso, da parte dell'Ufficio, della documentazione rilevante impone all'Amministrazione di prendere posizione in modo puntuale, potendo il giudice valorizzare il suo silenzio o la sua inerzia come elemento probatorio.
  • La certificazione della ritenuta del sostituto d'imposta costituisce prova tipica del prelievo subìto, ma l'assenza della certificazione non determina di per sé preclusioni difensive assolute ove la ritenuta possa essere dimostrata aliunde.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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