Sentenza del 02/03/2015 n. 987 - Consiglio di Stato
Contenzioso - Atto impugnato - Decreto di diniego beneficio fiscale per vizi propri - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione aveva negato il beneficio ritenendo irregolare e contraddittoria la documentazione prodotta. In particolare, sosteneva che la società non avesse dimostrato la proprietà della struttura produttiva destinataria dell’investimento e che il progetto riguardasse, anziché l’ampliamento dello stabilimento esistente di via Appia, la realizzazione di un nuovo impianto, diverso per attività e codice identificativo, in via Fratta. In appello la Regione ha inoltre sostenuto che il ricorso fosse inammissibile perché la società non aveva previamente impugnato il disciplinare e l’avviso pubblico, e che il giudizio fosse estinto per tardiva riassunzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello della Regione e ha confermato l’accoglimento del ricorso della Sidan. Ha stabilito che il decreto di diniego poteva essere impugnato autonomamente per vizi propri, senza necessità di impugnare anche il disciplinare e l’avviso pubblico, poiché la società non contestava la validità astratta di tali atti, ma la loro errata interpretazione e applicazione. Ha inoltre escluso l’estinzione del giudizio, ritenendo non applicabile ratione temporis la modifica dell’art. 105, comma 3, c.p.a. e comunque riconoscibile l’errore scusabile. Nel merito, ha ritenuto che l’estensione di una struttura produttiva possa realizzarsi anche mediante una nuova struttura contigua, purché funzionalmente e finalisticamente collegata allo stabilimento preesistente e destinata alla prosecuzione o all’incremento della stessa attività. La Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge regionale Campania 28 novembre 2007, n. 12
Costituisce la base normativa regionale del credito d’imposta richiesto dalla società per l’ampliamento della propria attività produttiva.
Art. 3 del disciplinare regionale sul credito d’imposta
investimenti "destinati alla creazione, nell’ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva ovvero finalizzati all’estensione di una struttura produttiva già esistente sul territorio regionale"
Il requisito dell’estensione deve essere interpretato in senso non meramente formalistico: può comprendere la realizzazione di una nuova struttura contigua a quella preesistente, se le due strutture costituiscono un complesso unitario sotto il profilo funzionale e finalistico.
Regolamento CE n. 800/2008
La Regione lo aveva richiamato per sostenere che gli aiuti pubblici fossero ammissibili soltanto per la creazione di nuovi stabilimenti o l’ampliamento di quelli esistenti. Il Consiglio di Stato ha valorizzato la finalità sostanziale dell’investimento, ossia l’incremento dell’attività produttiva, senza limitare l’estensione al solo ampliamento fisico dell’edificio preesistente.
Art. 105, comma 3, del Codice del processo amministrativo
La disciplina modificata dal decreto correttivo n. 160 del 14 settembre 2012, relativa alla riassunzione del giudizio dopo l’annullamento con rinvio, non è stata ritenuta applicabile al caso concreto perché il fascicolo era già pervenuto al TAR prima dell’entrata in vigore della novella. In ogni caso, le circostanze processuali avrebbero giustificato il riconoscimento dell’errore scusabile.
Massime di principio
- Un provvedimento di diniego di un beneficio può essere impugnato autonomamente quando si contestano vizi propri dell’atto, come un’errata interpretazione o applicazione del bando o del disciplinare; non è sempre necessario impugnare anche gli atti generali presupposti.
- Quando una normativa agevolativa mira a incentivare l’incremento dell’attività produttiva, il concetto di ampliamento o estensione può essere interpretato in senso sostanziale e funzionale, non limitandolo al mero aumento volumetrico dell’edificio esistente.
- La realizzazione di una struttura distinta può essere considerata ampliamento dell’attività preesistente se è contigua, destinata alla stessa attività e collegata organizzativamente e funzionalmente allo stabilimento originario.
- Le condizioni di accesso a un beneficio fiscale o contributivo devono essere valutate considerando la finalità dell’agevolazione, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche non coerenti con l’obiettivo di sviluppo perseguito dalla norma.
- Le regole processuali sopravvenute non possono essere applicate automaticamente a situazioni già pendenti, soprattutto quando ciò incida sui termini di riassunzione; in presenza di obiettive incertezze procedurali può essere riconosciuto l’errore scusabile.
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