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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8322 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE - Spese e componenti negativi - Deducibilità - Condizioni - Iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite - Esclusione - Desumibilità dalle scritture contabili - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria, avendo determinato maggiori ricavi sulla base di una maggiore quantità di merce acquistata, avrebbe dovuto riconoscere anche i relativi costi di acquisto ai fini della determinazione del maggior reddito d'impresa. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973; con il secondo ha contestato l'insufficiente motivazione della sentenza. La contribuente sosteneva, in particolare, che i costi potessero essere considerati anche se non indicati nel conto dei profitti e delle perdite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché formalmente dedotto come vizio di motivazione ma sostanzialmente diretto a contestare l'interpretazione della norma. Ha rigettato il primo motivo, affermando che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultano dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano desumibili dalle scritture contabili e risultino annotati, almeno nella misura rilevante, nella contabilità prescritta. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973

    Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se non risultano dal conto dei profitti e delle perdite.

    La disposizione deve essere interpretata, alla luce della norma interpretativa successiva, nel senso che l'assenza dal conto dei profitti e delle perdite non impedisce di per sé la deduzione, purché il costo sia desumibile dalle scritture contabili.

  • Art. 75, ora art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986

    Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.

    La norma, in combinato disposto con l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990, è stata interpretata nel senso che i componenti negativi possono essere dedotti anche se non esposti nel conto economico, quando siano comunque desumibili dalle scritture contabili.

  • Art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990, convertito nella l. n. 165 del 1990

    Norma interpretativa con efficacia retroattiva.

    Ha chiarito retroattivamente che la mancata imputazione formale dei costi al conto dei profitti e delle perdite non ne esclude la deducibilità, se i costi risultano dalle scritture contabili.

  • Art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

    In mancanza della tenuta delle scritture contabili dovute, i contribuenti non possono provare circostanze diverse od omesse nelle scritture stesse.

    La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili limita la possibilità del contribuente di provare costi o altri elementi non risultanti dalla contabilità obbligatoria.

Massime di principio

  • Un costo d'impresa può essere deducibile anche se non è formalmente indicato nel conto dei profitti e delle perdite, purché sia documentato e desumibile dalle scritture contabili obbligatorie.
  • Quando l'Amministrazione accerta maggiori ricavi sulla base di acquisti o quantità di merce non considerati, il contribuente può chiedere il riconoscimento dei relativi costi, ma deve dimostrarli attraverso registrazioni contabili e documentazione attendibile.
  • La contabilità semplificata non elimina l'obbligo di annotare le spese rilevanti ai fini fiscali; l'omessa registrazione può impedire o rendere molto difficile la deduzione.
  • La sola esistenza economica di un costo non è sufficiente: occorre che il costo sia inerente all'attività, documentato e ricostruibile dalle scritture contabili.
  • Nel giudizio di cassazione è necessario distinguere la violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di motivazione: un motivo formalmente qualificato come vizio motivazionale può essere dichiarato inammissibile se mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione della norma.

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