Cassazione Civile, Ordinanza n. 05723/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un periodo d'imposta per il quale venivano recuperate maggiori imposte, IRAP e IVA, oltre sanzioni, all'esito di PVC. La società destinataria dell'atto aveva impugnato l'accertamento deducendo, tra l'altro, di essere stata cancellata dal Registro delle imprese prima della notificazione dell'avviso. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo provata l'estinzione della società prima della notifica. In appello, invece, la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo che, in caso di estinzione della società, i rapporti proseguano in capo ai soci e che la società non fosse più legittimata ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso originario. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 75 e 110 c.p.c., sostenendo che l'avviso era stato notificato a una società già estinta, quindi a soggetto inesistente, e che la notificazione non poteva produrre effetti validi né consentire la formazione di un atto impositivo consolidato; hanno inoltre evidenziato che l'atto era stato impugnato dalla società estinta e che la notifica dell'appello ai soci non sanava il vizio, essendo i soci estranei al giudizio di primo grado e non destinatari dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo decisivo relativo alla preesistente cancellazione della società dal Registro delle imprese rispetto alla notificazione dell'avviso di accertamento. Ha qualificato il caso come diverso da quello della cancellazione intervenuta in corso di causa: qui l'atto impositivo è stato notificato a una società già estinta, dunque a soggetto non più esistente. Per tale ragione la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il ricorso originario non poteva essere proposto da un legale rappresentante privo di legittimazione processuale in quanto la società era già estinta. Ha inoltre osservato che, comunque, la notificazione dell'atto a un soggetto inesistente ne determinava l'invalidità. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente; se l'atto impositivo è notificato dopo tale estinzione, la società non è più soggetto esistente e manca la legittimazione processuale del suo legale rappresentante.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È invocato nel motivo per sostenere l'invalidità della pretesa fiscale notificata a una società già estinta e il difetto di un valido fenomeno successorio idoneo a trasferire automaticamente il rapporto in capo ai soci nel caso concreto.
art. 75 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri per contestare la capacità processuale della società estinta e del suo rappresentante nel proporre il ricorso.
art. 110 c.p.c.
Richiamato per distinguere il caso di successione nel processo da quello, qui ricorrente, di soggetto già estinto prima dell'introduzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28
La Corte esclude l'applicazione della novella al caso, poiché la cancellazione della società era intervenuta prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese, la notificazione è invalida perché effettuata a un soggetto inesistente.
- La cancellazione della società prima della notificazione dell'atto impositivo impedisce la valida instaurazione del giudizio da parte del suo legale rappresentante, difettando la relativa legittimazione processuale.
- Il fenomeno successorio in capo ai soci rileva nei casi in cui l'estinzione della società intervenga nel corso del processo, non quando l'atto impositivo sia stato notificato dopo l'estinzione.
- La disciplina introdotta dall'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 non si applica retroattivamente alle società già cancellate prima della sua entrata in vigore.
- Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di legittimazione processuale, la cassazione può avvenire senza rinvio.
- In presenza di un vizio originario di notificazione a soggetto inesistente e di difetto di legittimazione, le spese possono essere compensate integralmente.
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