Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa che, fissata l'udienza con il rito della citazione diretta per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/90 (commi 4 e 5), ritenendo necessaria l'udienza preliminare e considerando la pena prevista per il solo comma 4, dichiarava la propria incompetenza e restituiva gli atti al Pubblico ministero. Il ricorrente (P.M.) deduceva violazione di legge e abnormità funzionale del provvedimento ex art. 550 c.p.p., sostenendo che il decreto di citazione era stato emesso per il reato autonomo di cui al comma 5 (ispettando i limiti di pena che legittimano la citazione diretta) e che la restituzione degli atti aveva creato una situazione di stasi insuperabile: il P.M. non poteva legittimamente emettere un nuovo decreto di citazione né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio senza che il Giudice dell'udienza preliminare rilevasse l'anomalia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per abnormità funzionale del provvedimento del Tribunale. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa per la prosecuzione del giudizio. La Corte ha affermato che il provvedimento del giudice del dibattimento è abnorme quando, avendo il P.M. esercitato l'azione nelle forme della citazione diretta per il reato autonomo di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la restituzione degli atti determina una regressione del procedimento non emendabile e una stasi insuperabile che legittima l'annullamento.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 - art. 73, commi 4 e 5
Il comma 5 è stato considerato come reato autonomo, con limiti di pena tali da rientrare nelle fattispecie per le quali il pubblico ministero può esercitare l'azione nelle forme della citazione diretta; il Tribunale aveva erroneamente valutato la pena relativa al solo comma 4.
Codice di procedura penale - art. 550
Richiamato in relazione ai limiti di pena che legittimano la citazione diretta; la presunta violazione dell'art. 550 è stata collegata all'abnormità funzionale del provvedimento giurisdizionale.
Codice di procedura penale - art. 33-sexies
Citato come possibile meccanismo di trasmissione degli atti dal Giudice dell'udienza preliminare al P.M. nel caso di richiesta di rinvio a giudizio non conforme, elemento che contribuisce a mostrare l'insuperabile stasi creata dal provvedimento impugnato.
Legge 36/2014, art. 1, comma 24-ter, lett. a) (convertita con legge 79/2014)
Modifica normativa che ha reso autonoma l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, incidendo sulla valutazione del quadro sanzionatorio e dunque sulla legittimità della citazione diretta per tale fattispecie.
Massime di principio
- L'abnormità funzionale è rimedio eccezionale: si configura quando il provvedimento giudiziale non è solo illegittimo, ma esce dalla funzione giurisdizionale producendo una regressione del procedimento che non è emendabile e che determina una stasi insuperabile.
- Prima di disporre la restituzione degli atti per ritenuta necessità dell'udienza preliminare, il giudice del dibattimento deve valutare correttamente la qualificazione giuridica e il quadro sanzionatorio dell'imputazione così come formulata dal P.M.; un errore in tale valutazione può essere abnorme se impedisce il prosieguo normale del processo.
- Quando il P.M. ha esercitato l'azione nelle forme della citazione diretta per un reato che, alla data del fatto, rientrava nei limiti di pena previsti per la citazione diretta, la restituzione degli atti da parte del giudice per presunta incompetenza può essere annullata se determina un'impasse procedurale non superabile.
- L'abnormità non si ravvisa ogniqualvolta vi sia una regressione procedimentale: è necessario verificare se la regressione sia emendabile con altri strumenti processuali o se al contrario abbia creato una situazione di stasi che rende necessario l'annullamento del provvedimento.
- In situazioni analoghe il pubblico ministero può impugnare il provvedimento del giudice del dibattimento per abuso o abnormità funzionale; per la difesa, invece, la strategia può consistere nel sottolineare errori di fatto o di diritto nella qualificazione del reato purché non si configuri una regressione insuperabile.
- Verificare sempre il quadro normativo e sanzionatorio applicabile al fatto al momento della sua commissione (eventuali modifiche legislative nel tempo) perché determina la legittimità della citazione diretta e l'eventuale possibilità di considerare il provvedimento giudiziale abnorme.
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