Sentenza n. 202/2026 - Bari, Sezione 3
per la dichiarazione di nullità, ex art. 21 septies L. n.241/1990, ovvero di illegittimità ed il conseguente annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, mai notificata, con cui è stata rigettata l’istanza inoltrata della ricorrente con richiesta di restituzione delle aree occupate senza alcun titolo, previa la loro integrale riduzione in pristino, ovvero, in alternativa, di ottenere dal comune la loro formale acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis DPR n.327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha respinto l’istanza di restituzione e riduzione in pristino dei terreni occupati, ovvero di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di terreni sui quali il Comune aveva realizzato e gestito una strada pubblica, aveva chiesto la restituzione delle aree previa riduzione in pristino oppure, in alternativa, la loro acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. A seguito di un precedente ricorso avverso il silenzio, il TAR aveva ordinato al Comune di provvedere con un atto espresso. Il Comune aveva quindi adottato una deliberazione di rigetto integrale di entrambe le richieste. La ricorrente ha impugnato tale deliberazione deducendone, in via principale o alternativa, la nullità per violazione del giudicato e, comunque, l’illegittimità, sostenendo che la precedente sentenza imponesse all’amministrazione di accogliere una delle due soluzioni prospettate. Ha inoltre contestato la decisione comunale nella parte in cui aveva escluso sia la restituzione sia l’acquisizione sanante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la precedente sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio imponesse al Comune soltanto l’obbligo di adottare un provvedimento espresso sull’istanza, senza vincolarne il contenuto e senza imporre l’accoglimento della restituzione o dell’acquisizione sanante. Nel giudizio sul silenzio, infatti, l’effetto conformativo è normalmente limitato all’obbligo di provvedere; la predeterminazione del contenuto dell’atto finale è possibile solo quando l’attività sia vincolata o siano esauriti gli spazi di discrezionalità, circostanze non accertate nel precedente giudizio. La successiva deliberazione comunale ha pertanto dato piena esecuzione al comando giudiziale, sicché non sussiste né nullità per violazione del giudicato né illegittimità per violazione delle statuizioni della precedente sentenza. Le ragioni sostanziali del rigetto comunale, fondate sul fatto che il dante causa della ricorrente avrebbe realizzato la strada a servizio di lotti poi venduti a terzi e che il Comune ne avrebbe curato illuminazione, manutenzione e urbanizzazione senza opposizione, avrebbero dovuto essere contestate con autonomi motivi di legittimità contro la deliberazione, non mediante la deduzione della violazione del giudicato. Il TAR ha ritenuto tardiva l’eccezione relativa alla memoria comunale non decisiva ai fini della causa e ha condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che l’amministrazione abbia adottato un atto incompatibile con il contenuto vincolante della pronuncia giudiziale; non ricorre quando la sentenza imponga soltanto di provvedere espressamente.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione era stata indicata dalla proprietaria quale possibile base per l’acquisizione sanante delle aree, ma la precedente sentenza non aveva imposto al Comune di esercitare tale potere.
art. 117 c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio, di regola, il giudice accerta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, senza predeterminare il contenuto della decisione, salvo che l’attività sia vincolata o siano esauriti gli spazi di discrezionalità.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
L’azione di ottemperanza per violazione o elusione del giudicato è soggetta al termine previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a.; nel caso concreto, comunque, non sussisteva alcuna violazione del giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza non era decorso alla data di proposizione del ricorso.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la riqualificazione e conversione dell’azione originariamente proposta come motivi aggiunti in ordinaria azione impugnatoria autonoma, in ragione della sua sostanza e della sussistenza dei relativi presupposti.
art. 87, comma 4, c.p.a.
La trattazione della causa in pubblica udienza non ha determinato vizi della decisione conseguenti alla conversione dell’azione.
Massime di principio
- La sentenza che accoglie un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, imponendo all’amministrazione di provvedere con un atto espresso, produce normalmente un effetto conformativo limitato all’obbligo di decidere e non vincola il contenuto della decisione finale.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può predeterminare il contenuto del provvedimento amministrativo soltanto quando l’attività sia vincolata oppure quando siano stati esauriti gli spazi di discrezionalità dell’amministrazione, condizioni che devono essere accertate in concreto e non possono essere presunte.
- L’adozione di un provvedimento espresso dopo una sentenza che imponeva soltanto di provvedere esclude, di regola, la violazione o elusione del giudicato, anche se il provvedimento è sfavorevole al privato; le contestazioni relative al suo contenuto devono essere proposte mediante autonomi motivi di legittimità.
- La nullità per violazione del giudicato non ricorre quando l’amministrazione abbia rispettato il comando giudiziale adottando l’atto richiesto, anche se la decisione amministrativa non accoglie nessuna delle alternative prospettate dall’interessato.
- Le ragioni sostanziali poste a fondamento del provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza sul silenzio devono essere contestate con un autonomo ricorso o con specifici motivi di impugnazione, non possono essere sostituite dalla sola deduzione della violazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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