Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Tre comproprietari di terreni confinanti hanno convenuto in giudizio le proprietarie del fondo attiguo chiedendo il risarcimento dei danni subiti dai propri beni a seguito di un incendio sviluppatosi il 24 luglio 2007 nel terreno delle convenute. In primo grado la domanda è stata rigettata perché il giudice ha ritenuto che l'incendio fosse stato di origine dolosa da parte di terzi, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e dell'istruttoria testimoniale, e ha escluso la responsabilità da cose in custodia. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando anche che la mancata declaratoria di contumacia delle convenute era irrilevante. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione della comunicazione della polizia municipale e del rapporto dei Carabinieri, che avrebbero dimostrato lo stato incolto e sterposo del fondo delle convenute; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver valorizzato la consulenza d'ufficio che avrebbe descritto la facilità di propagazione dell'incendio nella vegetazione spontanea; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'asserita inattendibilità di alcuni testimoni, in contrasto con altri elementi istruttori e con pregresse condanne e altra sentenza civile; (4) violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e dell'art. 111 Cost. per supposta motivazione contraddittoria; (5) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il dolo di terzi integrasse caso fortuito e quindi escludesse la responsabilità custodiale, nonostante la pretesa prevedibilità del fenomeno; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'asserita omissione di pronuncia sulle spese di primo grado in favore anche delle convenute contumaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, sotto la formale denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha reputato infondato il quinto motivo, ribadendo che la condotta dolosa del terzo può integrare caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e a escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., almeno quando il fatto non sia prevedibile secondo l'ordinaria diligenza; la deduzione dei ricorrenti sulla prevedibilità concreta è stata giudicata apodittica. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non riproduceva il contenuto dell'asserita condanna alle spese in favore delle contumaci né indicava adeguatamente i documenti e la loro collocazione processuale. Non sono state liquidate le spese, per mancata difesa delle intimate, ed è stato posto l'onere del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che il giudice abbia deciso su prove non introdotte o abbia espressamente disapplicato la regola del processo.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge; non è invece sindacabile in cassazione la scelta di ritenere più persuasive alcune prove rispetto ad altre.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente o contraddittoria non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito quando la motivazione sia comunque individuabile e coerente nella sua ratio.
art. 111 Cost.
è richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione, che nel caso è stato ritenuto rispettato.
art. 2051 c.c.
la responsabilità da cosa in custodia è esclusa dal caso fortuito; il fatto doloso del terzo, se imprevedibile secondo le ordinarie circostanze, interrompe il nesso causale e integra caso fortuito.
art. 112 c.p.c.
la censura per omessa pronuncia è inammissibile se non viene indicato in ricorso, con specificità, il contenuto della statuizione asseritamente omessa e gli atti rilevanti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve riprodurre o individuare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, consentendo il controllo diretto della Corte; la mera allegazione non basta.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme di rigetto, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei casi in cui la parte non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni.
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato come base del procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti in solido.
Massime di principio
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: in cassazione è censurabile solo l'erronea attribuzione legale del valore di prova o l'uso di prove non introdotte, non la scelta del giudice di privilegiare alcune risultanze rispetto ad altre.
- Il vizio di motivazione o la denuncia di contraddittorietà non sono configurabili quando la sentenza di merito esponga una ratio decidendi comprensibile e coerente; la critica deve confrontarsi con quella ratio e non con una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il fatto doloso del terzo può costituire caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, quando risulti imprevedibile secondo l'ordinaria diligenza e le circostanze concrete non impongano di prevenire proprio quel tipo di evento.
- Nel ricorso per cassazione, le censure basate su documenti o atti del giudizio di merito devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza: occorre indicare e riprodurre il contenuto rilevante degli atti, la loro produzione e la loro collocazione processuale.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale della domanda o dell'eccezione non esaminata e del contenuto della decisione asseritamente omessa; in difetto, la censura è inammissibile.
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