Cassazione Civile, Ordinanza n. 20158/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva revocato l’agevolazione "prima casa" fruita da un contribuente per un acquisto immobiliare del 7 dicembre 2005, recuperando l’IVA applicata in misura ordinaria e il credito d’imposta utilizzato ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 7, commi 1 e 2. L’Ufficio aveva ritenuto che il contribuente fosse decaduto dall’agevolazione perché non aveva trasferito la residenza nel Comune in cui era sito il primo immobile entro il termine previsto; la CTR aveva condiviso tale impostazione, osservando che il successivo riacquisto di altro immobile entro l’anno poteva rilevare solo se sussistenti i presupposti originari del beneficio. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa, sostenendo che, poiché aveva rivenduto l’immobile agevolato prima del decorso del termine per il trasferimento della residenza e aveva poi acquistato entro un anno un nuovo immobile nel Comune di sua residenza, la fattispecie rientrava nella deroga prevista dal comma 4 della nota II-bis, con conseguente mantenimento dell’agevolazione. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, lamentando che la sentenza impugnata non avesse considerato la sequenza cronologica degli atti e la residenza anagrafica.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, Tariffa parte prima
comma 1, lett. a); comma 4
Il comma 1 disciplina il beneficio per l’acquisto della prima casa subordinandolo al proposito di stabilire la residenza nel Comune dell’immobile entro il termine previsto; il comma 4 introduce una distinta fattispecie derogatoria alla decadenza, che opera se il contribuente aliena l’immobile acquistato con i benefici e, entro un anno, acquista altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7
Norma richiamata quale base del credito d’imposta oggetto di recupero unitamente alla revoca dell’agevolazione prima casa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, dedotto per omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni "prima casa", la disciplina del riacquisto entro un anno dall’alienazione configura una fattispecie autonoma e derogatoria rispetto alla regola generale di decadenza, non una reiterazione del beneficio originario.
- La conservazione dell’agevolazione, quando l’immobile agevolato sia rivenduto infraquinquennalmente, richiede che il nuovo acquisto sia effettivamente destinato ad abitazione principale entro il termine annuale; il mero proposito abitativo non è sufficiente.
- Se il contribuente rivende l’immobile agevolato prima della scadenza del termine concesso per trasferirvi la residenza e poi acquista un altro immobile entro un anno, stabilendo in esso la propria residenza, non può essere affermata la decadenza fondata sul mancato rispetto del primo termine di trasferimento della residenza.
- Nel processo tributario impugnatorio, l’oggetto del giudizio è delimitato dalla causa petendi e dal petitum dell’atto impositivo, rispetto al quale l’Ufficio assume la posizione di attore in senso sostanziale.
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