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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' aveva chiesto il rimborso di maggiori accise versate in acconto. Il diniego parziale dell'Ufficio fu confermato in primo e secondo grado ritenendo decaduta l'istanza per mancato rispetto del termine biennale previsto dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995: i giudici di merito considerarono quale dies a quo il pagamento dell'ultima rata di acconto del 17 dicembre 2007 e quindi tardiva l'istanza presentata il 15 febbraio 2010. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che non si applicava la decadenza biennale ma il termine di prescrizione ordinario (decennale) o, comunque, che il dies a quo dovesse essere individuato nella presentazione della dichiarazione annuale che chiude il rapporto, e non nel singolo versamento di acconto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, in materia di accise, le rate mensili di acconto sono modalita' frazionate di adempimento di un unico debito e che il saldo creditorio matura e diventa reclamabile solo al momento della chiusura del rapporto tributario con la presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto il dies a quo della decadenza biennale ai fini del rimborso va individuato nella presentazione della dichiarazione annuale relativa (nel caso di specie: marzo 2008) e non nella data dell'ultima rata di acconto. L'istanza del 15 febbraio 2010 e' stata considerata tempestiva. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della societa'. Spese compensate tra le parti per oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 504/1995, articolo 14, comma 2

    La decadenza biennale per la richiesta di rimborso dell'accisa decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale che chiude il rapporto tributario, non dalla singola rata di acconto.

  • Decreto Legislativo 504/1995, articolo 26, comma 8

    Le rate mensili di versamento dell'accisa sono modalita' di adempimento frazionato di un unico debito e non adempimenti autonomi che possano far decorrere separatamente il termine di decadenza.

  • Disposizioni di attuazione c.p.c., articolo 118

    La Corte si e' richiamata a precedente specifico della stessa Corte (Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261) come precedente cui dare rilievo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Per le accise il termine biennale di decadenza per chiedere rimborsi decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale che chiude il rapporto tributario e fa emergere l'eventuale credito, non dalla data dell'ultimo versamento di acconto.
  • I versamenti in acconto mensili sono considerati modalita' frazionate di un unico debito: non costituiscono adempimenti autonomi che possano far decorrere separatamente termini di decadenza.
  • Il giudice puo' individuare d'ufficio, anche in appello, il dies a quo quando si tratta di applicare regole giuridiche chiare e meramente ricognitive della normativa; non e' necessario instaurare un nuovo contraddittorio per questioni meramente interpretative della norma.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali su questi profili, e' possibile la compensazione integrale delle spese tra le parti.
  • Per tutelarsi: conservare prova della data di presentazione della dichiarazione annuale e, se si intende richiedere il rimborso, attivarsi entro due anni da quella data; in caso di dubbio, proporre l'istanza piu' presto possibile e documentare l'utilizzo dei crediti in acconto.

Testo integrale

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