Cassazione Civile, Ordinanza n. 11675/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di mediazione per il pagamento di una provvigione relativa all'attività svolta in occasione di un'operazione concernente la cessione di quote sociali. La società ingiunta ha proposto opposizione, respinta sia in primo grado sia in appello. In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che la mediazione fosse stata svolta nell'interesse e a nome della società opponente, e non dell'amministratore a titolo personale, e ha considerato tardiva l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della mediatrice nella sezione D del registro/ruolo. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la questione dell'iscrizione della mediatrice non era nuova ma risultava dagli atti di primo grado, e la sua rilevanza non poteva essere esclusa come tardiva; (2) violazione dell'art. 1755 c.c., sostenendo che l'incarico di mediazione riguardava il trasferimento di immobili della società, mentre l'affare concluso era una cessione di quote sociali posta in essere dai soci, con conseguente mancanza di identità tra affare mediato e affare concluso e, quindi, insussistenza del diritto alla provvigione in capo alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che il requisito dell'iscrizione della mediatrice nei registri previsti dalla normativa di settore costituisce presupposto del diritto alla provvigione e che la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio, oltre a poter essere proposta anche in appello, non essendo soggetta alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. Né può operare il principio di non contestazione su tale punto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che il diritto alla provvigione sorge se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore e che l'affare va inteso in senso economico-funzionale, potendo consistere anche in un risultato realizzato mediante una forma negoziale diversa da quella inizialmente prevista; perciò, nel caso concreto, ha ritenuto infondata la doglianza sull'assenza di identità tra affare originario e cessione di quote conclusa.
Norme richiamate
art. 2 L. 39/1989
originariamente prevedeva l'istituzione del ruolo degli agenti di affari in mediazione presso ciascuna camera di commercio e l'iscrizione di chi esercitava o intendeva esercitare l'attività di mediazione.
art. 3 L. 39/1989
richiedeva l'iscrizione nell'apposito ruolo professionale per chi svolgeva attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria.
art. 11 D.M. 452/1990
nelle mediazioni svolte in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti dal legale rappresentante e dagli eventuali preposti.
art. 73 D.Lgs. 59/2010
ha soppresso il ruolo dei mediatori, ma i richiami al ruolo contenuti nella L. 39/1989 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal medesimo articolo nel registro delle imprese o nel REA.
art. 2 D.M. 26 ottobre 2011
disciplina le modalità di iscrizione delle imprese di mediazione mediante SCIA e compilazione del modello mediatori presso il registro delle imprese.
art. 6 L. 39/1989
"hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli"
va interpretato, anche dopo la riforma del D.Lgs. 59/2010, nel senso che hanno diritto alla provvigione solo i mediatori iscritti nei registri delle imprese o nel REA.
art. 345 c.p.c.
non osta alla proposizione in appello dell'eccezione relativa alla mancanza del requisito di iscrizione del mediatore, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
art. 1755 c.c.
il diritto alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore; l'affare va inteso in senso economico e non rigidamente con riferimento alla forma giuridica del negozio concluso.
Massime di principio
- Nel contratto di mediazione, il requisito dell'iscrizione del mediatore nei registri camerali previsti dalla disciplina di settore è presupposto necessario del diritto alla provvigione; la sua mancanza incide sul diritto sostanziale e può essere rilevata anche d'ufficio, pure in appello.
- La sostituzione del ruolo dei mediatori con le iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA non ha abrogato la disciplina sostanziale della provvigione: il riferimento legislativo al ruolo deve essere oggi letto come riferimento alle iscrizioni richieste dalla normativa sopravvenuta.
- Ai fini dell'art. 1755 c.c., l'"affare" deve essere inteso in senso giuridico-economico, come operazione unitaria diretta a realizzare un interesse economico, anche se articolata in più atti o conclusa con una forma negoziale diversa da quella originariamente prospettata.
- Il diritto alla provvigione spetta anche quando le parti, per realizzare il medesimo risultato economico, modifichino la struttura giuridica dell'operazione o si sostituiscano altre persone alle originarie parti delle trattative, purché permanga il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
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