Sentenza n. 847/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 8484/2024 del 09.12.2024 resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Napoli, all’esito del giudizio R.G. n. 24673/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, n. 8484/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente assunta a tempo determinato, a usufruire della Carta del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione euro 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 10 dicembre 2024 ai fini dell’esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Poiché la sentenza era stata regolarmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall’insediamento per eseguire il giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. L’insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario prima di agire per l’esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro
La penalità di mora decorre dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione o con quello eseguito dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire una prestazione o un’utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve realizzare concretamente l’utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudicato, non essendo sufficiente una mera attività formale o dichiarativa.
- Il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione di un giudicato regolarmente notificato, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante riferimento agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione.
- La nomina o l’insediamento del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può cessare con tale adempimento oppure con quello effettuato dal commissario.
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