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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. DGTSUD.REGISTRO UFFICIALE-OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, notificato a mezzo pec in -OMISSIS-, avente ad oggetto “Riscontro vostra istanza di rilascio della targa e della carta di circolazione relativa al veicolo targato -OMISSIS- intestato al sig. -OMISSIS- registrata al prot. al n. -OMISSIS-”; - del provvedimento di annullamento in autotutela Prot. Dgtsud -OMISSIS- dei provvedimenti di assegnazione e consegna delle targhe di cui all'elenco ivi riportato, nonché del provvedimento dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli n. -OMISSIS-, in esecuzione del quale gli Ufficiali ed Agenti di P.G. hanno provveduto al ritiro delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli ivi elencati, tra cui quello targato “-OMISSIS-” di proprietà dell'odierno ricorrente. e per la condanna - dell'Amministrazione resistente all'adozione del relativo e conseguente provvedimento di restituzione della targa “-OMISSIS-” e della carta di circolazione n. “-OMISSIS-” rilasciata da MCTC il 16/04/2018 relativi al veicolo marca -OMISSIS- intestato al ricorrente Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di restituzione della targa e della carta di circolazione, nonché gli atti di annullamento d'ufficio dell'assegnazione e consegna delle targhe e di ritiro dei documenti di circolazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Napoli aveva respinto l'istanza di restituzione della targa e della carta di circolazione del proprio veicolo, oltre agli atti presupposti di annullamento in autotutela dell'assegnazione e consegna delle targhe e di ritiro delle targhe e dei documenti di circolazione. Ha sostenuto, in primo luogo, che la precedente sentenza del TAR Campania n. 7299/2024, con cui erano stati annullati gli atti della Motorizzazione, avrebbe prodotto effetti anche nei suoi confronti, pur non essendo stato parte di quel giudizio, trattandosi di un atto plurimo inscindibile; il diniego di estensione degli effetti sarebbe quindi nullo per violazione o elusione del giudicato. Ha dedotto, inoltre, il difetto di comunicazione di avvio del procedimento e l'illegittimità degli atti perché il veicolo sarebbe stato di provenienza europea e non proveniente dalla Repubblica di San Marino, sicché non sarebbe stata necessaria una nuova immatricolazione. Ha infine chiesto la restituzione della targa e della carta di circolazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha qualificato l'atto della Motorizzazione come atto plurimo scindibile, rivolto a una pluralità di destinatari. Il giudicato di annullamento pronunciato nei confronti di un destinatario diverso non si estende, di regola, ai soggetti estranei a quel giudizio. Un'estensione potrebbe configurarsi soltanto quando l'annullamento dipenda da un vizio comune a tutti i destinatari; nel caso concreto, invece, la sentenza n. 7299/2024 era fondata su una circostanza specifica relativa al veicolo del ricorrente di quel giudizio, documentalmente provata, e il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un vizio comune alla propria posizione. Il TAR ha aggiunto che la sentenza invocata era stata comunque riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8168/2025. Quanto alla comunicazione di avvio, la censura è stata ritenuta generica e comunque infondata: il provvedimento impugnato era stato adottato su istanza del ricorrente, sicché non si applicano gli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990; inoltre, rispetto agli originari atti di ritiro, il ricorrente non aveva un rapporto diretto con la Motorizzazione, poiché l'immatricolazione era stata effettuata dall'agenzia automobilistica, la cui attività era cessata e che aveva presentato una dichiarazione non veritiera. È stata respinta anche la censura relativa alla provenienza del veicolo. Richiamando le sentenze del Consiglio di Stato n. 8168/2025 e n. 5705/2025, il TAR ha affermato che l'annullamento d'ufficio era fondato non sulla provenienza dei veicoli, ma sulla cessazione dell'attività dell'agenzia e sull'inesistenza dei presupposti dichiarati per l'assegnazione delle targhe. La condotta non veritiera del privato non poteva generare un legittimo affidamento tutelabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    non sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 con riguardo ai procedimenti attivati su istanza di parte, riguardando dette disposizioni solamente i procedimenti promossi d'ufficio o comunque non scaturenti da istanza della parte interessata

    Il giudice esclude, nel caso esaminato, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento adottato su istanza dell'interessato.

  • Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 8

    le esigenze di tutela del destinatario del provvedimento di autotutela ... non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo

    L'affidamento del privato non è tutelabile quando sia stato consapevolmente determinato da una condotta non veritiera o comunque illecita dello stesso privato.

  • art. 99 c.p.a.

    Non applicato direttamente nel dispositivo; il giudice richiama il principio elaborato dall'Adunanza plenaria citata.

Massime di principio

  • Il giudicato di annullamento pronunciato nei confronti di uno dei destinatari di un atto plurimo scindibile non produce, di regola, effetti nei confronti degli altri destinatari che non siano stati parti del relativo giudizio. L'estensione può essere riconosciuta solo quando l'annullamento sia fondato su un vizio comune e indistintamente riferibile a tutte le posizioni.
  • Un giudicato favorevole non può essere invocato quando la sentenza cui si fa riferimento sia stata successivamente riformata in appello.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per i procedimenti attivati su istanza di parte, secondo l'impostazione seguita dal giudice nel caso esaminato.
  • Quando l'annullamento d'ufficio di atti di assegnazione e consegna di targhe è fondato sulla cessazione dell'attività dell'agenzia e sulla non veridicità delle dichiarazioni rese, la provenienza dei veicoli non costituisce il presupposto decisivo dell'autotutela se non è stata posta a fondamento del provvedimento.
  • La condotta consapevolmente non veritiera del privato, che abbia determinato l'adozione dell'atto favorevole, impedisce di riconoscere un legittimo affidamento tutelabile contro il successivo annullamento in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliAutotutelaInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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