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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23202/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., in relazione a un titolo esecutivo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Il Tribunale ha respinto l'istanza di affidamento in prova e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dall'interessato, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La censura, dunque, non attiene al merito del diniego delle misure, ma alla proponibilità formale del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    Norma richiamata in relazione all'istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è sufficiente la proposizione personale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione in materia penale è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più ammessa la proposizione personale della parte.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza di una valida sottoscrizione difensiva può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità è imputabile a una scelta processuale dell'interessato, la Corte può disporre, oltre alle spese, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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