Ordinanza n. 655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1656/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato i DASPO emessi dalla Questura di Firenze
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda DASPO adottati nei confronti degli odierni appellati dopo il ritrovamento, sui veicoli da loro destinati al trasporto, di cospicuo materiale offensivo: armi, armi da punta e da taglio, manganelli telescopici in metallo, passamontagna e artifizi pirotecnici infiammabili, in quantità pari al numero dei passeggeri trasportati. Il materiale era collocato in parte sui sedili dei passeggeri e in parte in due borse riposte sui sedili anteriori dei veicoli. Il testo non espone analiticamente i motivi d'appello, ma evidenzia la presenza di elementi indiziari ritenuti non irrilevanti a sostegno dell'istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare dell'Amministrazione, ritenendo sussistenti elementi indiziari non irrilevanti e disponendo la sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR che aveva annullato i DASPO. La sospensione è stata adottata fino alla decisione del gravame, con causa fissata all'udienza pubblica del 28 aprile 2026, così da mantenere integra la situazione processuale e sostanziale nell'attesa della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e del potere di sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità degli appellati a tutela dei loro diritti o della dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità degli appellati.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando gli elementi indiziari posti a fondamento dell'impugnazione non siano irrilevanti e sia necessario mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- La presenza, sui mezzi destinati al trasporto di persone, di numerose armi, strumenti offensivi, passamontagna e artifizi pirotecnici, collocati anche sui sedili dei passeggeri e in borse poste sui sedili anteriori, costituisce un elemento indiziario non irrilevante ai fini della valutazione cautelare della legittimità di DASPO adottati dalla Questura.
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