Sentenza del 20/11/2015 n. 23747 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate dovute. Secondo l'Agenzia, il tardivo versamento anche di una sola rata rende inefficace la definizione, senza possibilità di applicare per analogia le disposizioni più favorevoli previste per altre forme di condono. La controversia riguardava debiti IVA e IRPEF; una rata era stata versata con ritardo rispetto al termine prorogato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando i ricorsi originari del contribuente. Per l'IVA, la Corte ha disapplicato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea: un condono che rinuncia alle sanzioni connesse all'omesso o tardivo versamento pregiudica la corretta riscossione dell'IVA. Per l'IRPEF, ha stabilito che il condono è efficace solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; il tardivo pagamento di una rata impedisce il perfezionamento della definizione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate
La norma configura un condono clemenziale, non premiale. Per l'IRPEF, il beneficio si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto, anche se rateizzato; il mancato o tardivo pagamento di una rata impedisce il perfezionamento. Con riferimento all'IVA, la norma deve essere disapplicata perché incompatibile con l'ordinamento eurounitario.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni relative ad altre forme di condono, nelle quali il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non determina necessariamente l'inefficacia della definizione, hanno natura eccezionale e non possono essere applicate analogicamente al condono previsto dall'art. 9-bis.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
In caso di mancato o tardivo pagamento nell'ambito della definizione prevista dall'art. 9-bis, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento può tornare applicabile, secondo la ricostruzione richiamata dalla sentenza.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212 del 2003, come modificato dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies
La disposizione ha prorogato i termini per effettuare i versamenti utili al perfezionamento del condono. La proroga, tuttavia, non ha sanato il pagamento effettuato oltre il termine prorogato applicabile al caso concreto.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE
Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva alla corretta riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni possono compromettere il funzionamento del sistema comune dell'IVA e devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Art. 10 del Trattato CE
Il principio di effettività impone al giudice nazionale di rilevare e applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche quando l'incompatibilità della disciplina interna non sia stata specificamente dedotta dalle parti.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede pagamenti rateali e la legge non prevede espressamente una sanatoria per il tardivo pagamento delle rate successive alla prima, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate è normalmente condizione essenziale per ottenere il beneficio.
- Le regole favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere estese per analogia ad altre forme di definizione, perché le norme in materia di condono hanno natura eccezionale.
- Nel caso dell'IVA, una disciplina nazionale che rinuncia in modo generalizzato a imposte o sanzioni dovute può essere disapplicata se contrasta con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; il giudice può rilevare tale contrasto anche d'ufficio.
- Una proroga dei termini di pagamento rileva solo se il versamento è effettuato entro il nuovo termine legalmente applicabile; il pagamento successivo non perfeziona automaticamente la definizione.
- In presenza di tardività, occorre distinguere il tributo interessato: la disciplina può avere effetti diversi per l'IVA, soggetta ai vincoli eurounitari, e per le imposte dirette come l'IRPEF.
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