Sentenza del 15/11/2021 n. 34305 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006 con specifica questione circa la sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte utilizzati per giustificare le spese rilevate dall'Ufficio in sede di accertamento sintetico ("redditometro"). Il ricorrente deduceva, fra l'altro, l'illegittimità della valutazione della C.T.R. che aveva ritenuto inammissibile parte dell'appello e aveva richiesto che per la prova liberatoria non fosse sufficiente dimostrare la sola disponibilità di redditi esenti/soggetti a ritenuta, ma fosse necessario provare che le spese contestate siano state sostenute proprio con quei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata specificazione dei punti decisivi contestati, ha accolto il secondo motivo ritenendo errato l'orientamento della C.T.R. e conforme la questione all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità: la prova liberatoria prevista dall'art. 38 DPR 600/1973 riguarda non solo la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta ma anche l'entità e la durata del loro possesso, circostanze che possono dimostrare che le spese sono state sostenute con tali redditi. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (sezione di Napoli), in diversa composizione, per il riesame conformemente al principio affermato; la Corte ha inoltre demandato alla C.T.R. di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6
La norma ammette prove documentali liberatorie contro l'accertamento sintetico; secondo la Cassazione tale prova non si limita alla sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve riguardare anche l'entità e la durata del possesso di tali redditi, elementi sintomatici per dimostrare che le spese sono state sostenute con quegli stessi redditi.
Codice civile, art. 2697
Disciplina della distribuzione dell'onere della prova; applicato nel senso che chi asserisce che le spese sono state finanziate da redditi esenti deve fornire prove/documenti idonei a dimostrare l'effettiva entità e persistenza di tali redditi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, falsa applicazione, omesso esame); la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce di tali parametri: il secondo è stato accolto (violazione/falsa applicazione), il primo è stato dichiarato inammissibile e il terzo assorbito.
Codice di procedura civile, art. 342
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla presunta illeicità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché il ricorrente non ha specificato i motivi decisivi contestati alla C.T.R.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico (redditometro) il contribuente può offrire prova liberatoria non solo dimostrando la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche documentando l'entità e la durata del possesso di tali redditi, elementi che possono dimostrare che le spese contestate sono state effettivamente sostenute con quei redditi.
- La prova liberatoria può avere carattere documentale e deve essere idonea a collegare temporaneamente e quantitativamente le fonti di reddito esenti/all withholding alla copertura delle spese contestate; non sempre è richiesto il tracciamento puntuale di ogni singola spesa tramite uno specifico movimento, ma occorre fornire elementi concreti e misurabili (importi, periodo di disponibilità) che rendano verosimile il nesso di finanziamento.
- L'onere della prova resta in capo al soggetto che afferma un fatto (art. 2697 c.c.): il contribuente che invoca redditi esenti come causa liberatoria dell'incremento patrimoniale deve documentare adeguatamente entità e durata di tali redditi.
- Nei ricorsi in Cassazione è necessario indicare con specificità i motivi decisivi della doglianza; riprodurre integralmente l'atto di appello senza evidenziare quali punti siano stati ingiustamente valutati dalla decisione impugnata può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Se la giurisprudenza di legittimità chiarisce un principio applicabile, la controversia viene rinviata al giudice di merito per il riesame conformemente al nuovo orientamento, con conseguente possibilità di rinnovare/integrare le prove da parte delle parti.
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