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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40189/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasceva da un preteso contratto d'opera professionale tra un avvocato e una cliente. Il professionista chiedeva la risoluzione del rapporto, il pagamento di competenze professionali per complessivi euro 2.000, riferite ad avvisi di pagamento indicati in atti, e il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano però ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività professionale dedotta, giudicando la documentazione prodotta confusa, contraddittoria e incompatibile con altra prestazione professionale risultata invece pagata dalla cliente; avevano inoltre ritenuto tardiva l'istanza istruttoria proposta in appello, escluso l'esistenza del contratto d'opera dedotto e riformato la statuizione sulle spese di primo grado. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: erronea valutazione della documentazione e violazione degli artt. 116 c.p.c. e del d.m. n. 127/2004; mancata ammissione della prova testimoniale in appello in violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c.; omesso esame della dinamica dei fatti e vizio motivazionale; omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione ex art. 112 c.p.c.; illegittima compensazione/riforma delle spese ex artt. 92 e 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate tutte le censure: le doglianze sulla prova miravano a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; la prova testimoniale era comunque preclusa dal regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile all'appello; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la presenza di doppia conforme; la doglianza sull'omessa pronuncia era infondata perché il giudice d'appello aveva espressamente esaminato e respinto la domanda di risoluzione per mancata prova del contratto; la censura sulle spese non coglieva la ratio decidendi, essendo stata motivata l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • d.m. n. 127/2004

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa creditoria professionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a un riesame del fatto.

  • art. 345 c.p.c.

    "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"

    Nel giudizio di appello soggetto alla versione riformata, nuovi mezzi di prova e nuovi documenti sono inammissibili salvo la prova della non imputabilità della mancata produzione nel primo grado.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. per sostenere l'ammissione della prova in appello, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme, se non si indicano e confrontano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In caso di doppia conforme, limita il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale, richiedendo la dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato la domanda e l'ha respinta per difetto di prova del contratto dedotto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede una motivazione che escluda o indichi l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, valutazione rimessa al giudice di merito se congruamente espressa.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza e non costituisce un motivo autonomo di ricorso, ma un effetto del suo eventuale accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio, perché la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la mera erroneità della valutazione delle prove, se non quando il giudice abbia realmente attribuito valore diverso da quello legale a prove precluse o vincolate.
  • Nel regime dell'art. 345 c.p.c. riformato, la parte che voglia introdurre nuovi mezzi di prova in appello deve dimostrare di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non confronta specificamente le rationes decidendi delle due sentenze di merito.
  • La censura per omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà esaminato la domanda, pur respingendola nel merito per difetto di prova del fatto costitutivo.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione esplicita sull'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ma la relativa valutazione resta sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della mancanza di motivazione juridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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