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Ordinanza

Ordinanza n. 842/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n° prot. 89690 del 04.12.2025 notificato il 04.12.2025, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l''istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisita in Albania; dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato; di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione di docente conseguita all'estero;

Giustizia amministrativa202515747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Albania per l'insegnamento su posto di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno conseguita in Albania ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007. Ha inoltre impugnato l'eventuale preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e ogni altro atto connesso, precedente o successivo, adottato nell'ambito del procedimento di riconoscimento della professione docente conseguita all'estero. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso; nella fase cautelare il TAR ha rilevato che la motivazione del diniego appariva sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento e ha ravvisato possibili profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento. Ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a. Non è stata adottata alcuna misura cautelare sospensiva. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale acquisita all'estero; il decreto impugnato ha rigettato tale istanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'eventuale preavviso di rigetto adottato nel procedimento; l'ordinanza non esamina autonomamente la sua applicazione.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso ai sensi di tale disposizione, senza definire in via conclusiva la questione nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata negata in ragione dell'assenza di un positivo apprezzamento sommario delle censure e dei possibili profili di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato appaia sufficientemente argomentata in relazione alla carenza dei presupposti sostanziali richiesti per il riconoscimento di una qualifica professionale estera.
  • La rilevazione di possibili profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a. costituisce una ragione ulteriore per negare la tutela cautelare, senza comportare necessariamente, in tale fase, una definizione immediata e conclusiva dell'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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