Cassazione Penale, Ordinanza n. 31065/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza volta a riconoscere la continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza del G.I.P. di Milano e ulteriori reati indicati nell'istanza. Secondo il provvedimento impugnato, non era ravvisabile un medesimo disegno criminoso, soprattutto per il lungo arco temporale intercorso tra le condotte e per i plurimi periodi di detenzione sofferti nel frattempo. Nel ricorso si censurava, in sostanza, tale valutazione chiedendo una diversa lettura dei presupposti della continuazione e contestando il rigetto dell'istanza; la Corte rileva però che le doglianze riproducono profili già esaminati e mirano a una nuova valutazione del merito, oltre a lamentare vizi motivazionali non emergenti dal testo del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sui criteri per desumere la volizione unitaria e perché il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo logico sul rilievo del lungo intervallo di tempo tra i reati e dei periodi di detenzione intercorsi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La decisione ruota sull'istituto della continuazione e sulla necessità di accertare una volizione unitaria tra i reati; la distanza temporale e le vicende detentive possono escludere il medesimo disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
È richiamata come precedente consolidato sui criteri da cui desumere l'esistenza di una volizione unitaria ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare l'esistenza di una volizione unitaria attraverso indici sintomatici complessivi; il criterio temporale assume rilievo decisivo quando tra i reati intercorra un lungo lasso di tempo, specie se intervallato da periodi di detenzione.
- Quando il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo non illogico sul difetto di medesimo disegno criminoso, la censura in cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del fatto è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, né dedurre vizi motivazionali non desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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