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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha disposto per dodici mesi misure di prevenzione collaborativa, unitamente agli atti relativi al procedimento di mantenimento dell'iscrizione nella White List e alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 25 novembre 2025 con cui è stata sottoposta per dodici mesi alle misure di prevenzione collaborativa ed è stato nominato un soggetto con funzioni di supporto all'attuazione delle misure. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi al mantenimento dell'iscrizione nella White List e gli ulteriori atti presupposti, tra cui i verbali del Gruppo Interforze Antimafia e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla società; il giudice ha tuttavia esaminato, in sede cautelare, la proporzionalità e ragionevolezza della misura, la rilevanza dell'istruttoria prefettizia e la persistenza di potenziali pericoli di infiltrazione mafiosa nonostante il contraddittorio procedimentale, nonché la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. La Prefettura ha adottato una misura ritenuta proporzionata e ragionevole sulla base del complesso dei dati informativi acquisiti nell'istruttoria antimafia. Gli elementi emersi nel contraddittorio procedimentale non hanno completamente eliminato i potenziali pericoli di infiltrazione mafiosa, considerati in relazione ai legami parentali e alle cointeressenze economiche tra le famiglie coinvolte. Le prescrizioni della prevenzione collaborativa sono state giudicate coerenti, ragionevoli e non eccessivamente afflittive della libertà d'impresa, anche perché funzionali a consentire all'impresa di operare correttamente sul mercato nel presente e nel futuro. La sospensione è stata inoltre negata perché non è stato allegato un concreto pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto alle spese della parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti non sufficienti, con conseguente rigetto dell'istanza.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Il richiamo sostiene la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le misure di prevenzione collaborativa possono essere ritenute proporzionate e ragionevoli quando risultino fondate sul complesso degli elementi informativi acquisiti dalla Prefettura e permangano, anche dopo il contraddittorio procedimentale, potenziali pericoli di infiltrazione mafiosa.
  • La persistenza di legami parentali e cointeressenze economiche tra le famiglie coinvolte può assumere rilievo, nel quadro complessivo dell'istruttoria antimafia, per escludere che i rischi di infiltrazione siano stati completamente elisi.
  • Le prescrizioni della prevenzione collaborativa non sono necessariamente eccessivamente afflittive della libertà d'impresa quando siano funzionali sia alla prevenzione del rischio di infiltrazione sia alla conservazione della possibilità dell'impresa di operare correttamente sul mercato.
  • La sospensione cautelare di una misura prefettizia non può essere concessa in assenza dell'allegazione di un concreto pregiudizio grave e irreparabile, oltre alla prospettazione di adeguati profili di fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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