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Ordinanza

Ordinanza n. 6123/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 21.07.2022 notificato in data 26.08.2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202213859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2022, notificato il 26 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La trattazione è stata inserita nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato; il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a. Non essendo state prospettate ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata decisa nel merito la domanda di annullamento del diniego.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto ai fini della compiuta istruzione della causa.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'organizzazione della trattazione delle cause nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 72-bis c.p.a. quale fondamento del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze camerali istruttorie organizzate per lo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di disporre la calendarizzazione della trattazione.
  • Quando l'interesse alla decisione persiste, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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