Ordinanza n. 6123/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 21.07.2022 notificato in data 26.08.2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2022, notificato il 26 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La trattazione è stata inserita nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato; il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a. Non essendo state prospettate ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata decisa nel merito la domanda di annullamento del diniego.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto ai fini della compiuta istruzione della causa.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'organizzazione della trattazione delle cause nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 72-bis c.p.a. quale fondamento del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie organizzate per lo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di disporre la calendarizzazione della trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
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